] Oggetto: Iscrizione presso il TSN degli obiettori di coscienza. [
] Essendo pervenuti recentemente numerosi quesiti circa la possibilità d’iscrizione presso le sezioni Tsn di obiettori di coscienza e le attività che questi possono svolgere una volta iscritti nelle stesse, con la presente si intende fare un punto della situazione relativamente alla questione in oggetto. La normativa di riferimento è la legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella G.U. n.163 del 15.07.1998 che, all?art. 15, comma 6, vieta a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di detenere ed usare armi da guerra ed armi comuni da sparo, ad eccezione delle armi previste dall’art. 2 della Legge 110/75 primo comma lettera h) (le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890) e con l’ulteriore eccezione delle armi indicate dall’art. 2 della Legge 110/75 terzo comma, (modificato dall’art.1 della Legge n. 362 del 21/02/90) e cioé “le armi denominate da bersaglio da sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte”. – Gli obiettori di coscienza quindi, possono iscriversi alle Sezioni del Tiro a segno previa presentazione della documentazione prescritta per tutti gli altri soci; – all’atto dell’iscrizione dovranno sottoscrivere la dichiarazione di aver prestato servizio civile sostitutivo, impegnandosi pertanto a frequentare il corso d’accertamento di abilità tecnica al tiro (e solo per loro, la parte pratica del corso dovrà essere eseguita usando esclusivamente armi ad aria o a gas compressi); – dovranno inoltre impegnarsi a utilizzare gli impianti e le attrezzature della Sezione con le restrizioni imposte dall?articolo 15 comma 6 della legge n. 230, 8 luglio 1998 (vedi sopra). – È chiaro che possono utilizzare tutte le armi ad aria o a gas compressi e non solo quelle inferiori a 7,5 joule a ridotta capacità offensiva liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal successivo Decreto n. 362 del 09 agosto 2001. – Come è chiaro che possono utilizzare tutte le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 anche a più colpi e non solo quelle monocolpo liberalizzate della Legge 21.12.1999, n. 526 e regolamentate dal successivo Decreto n. 362 del 09 agosto 2001. – Per quanto riguarda le armi ad avancarica gli obiettori possono utilizzarle unicamente presso quelle sezioni che detengono polvere nera destinata alla cessione per uso ai soci in quanto loro, difficilmente possono ottenere un titolo d’acquisto per approvvigionarsi autonomamente di polvere nera.