Porto d’armi: gli esami ematochimici non sono dovuti

La vicenda ha riguardato una improvvisa (e illegittima) richiesta da parte dell’Asl di Trieste di allegare esami del sangue ematochimici per il rilascio del certificato medico per il porto d’armi

Oltre alle questure e alle prefetture, anche le Asl possono essere “creative”, quando si tratta della documentazione richiesta a un cittadino che voglia fare o rinnovare il porto d’armi. Parliamo nello specifico di una vicenda che ha visto protagonista l’Asl di Trieste che, di punto in bianco, ha iniziato a chiedere ai cittadini che prendevano l’appuntamento per il certificato medico di idoneità psicofisica per il porto d’armi, oltre al certificato anamnestico, anche una serie di esami del sangue ematochimici, tra cui SGOT, SGPT, FA, Gamma GT, colesterolo, trigliceridi e CDT.

Della questione è stato interessato l’avvocato Almerigo Esposito, che ha inviato una richiesta di spiegazioni al dirigente dell’Unità sanitaria, evidenziando che “il Tulps e la normativa nazionale di riferimento non prevedono, quali documenti ordinariamente necessari per l’accesso alla visita medico-legale, la preventiva produzione generalizzata di tali esami; detti accertamenti, secondo quanto previsto dal D.M. Sanità 28 aprile 1998, art. 3, possono essere prescritti dal medico certificatore solo ove ritenuti necessari in concreto, atteso che la norma dispone: “Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche”; la richiesta preventiva e generalizzata di tali esami appare idonea a costituire un aggravamento dell’accesso alla certificazione medico-legale e, indirettamente, del procedimento finalizzato al rilascio della licenza, comportando altresì costi aggiuntivi per i richiedenti; non risulta pubblicata alcuna circolare, delibera, determinazione, protocollo o altro atto amministrativo che disponga tale previsione, con conseguenti possibili profili di criticità sotto il profilo della trasparenza amministrativa; l’imposizione indiscriminata di tali accertamenti è suscettibile di configurare una forma di screening sanitario generalizzato dell’utenza, comportando il trattamento di dati sanitari particolarmente sensibili e potendo determinare l’acquisizione e/o la registrazione dei relativi referti nel fascicolo sanitario elettronico personale, con conseguente rischio di pregiudizio per gli interessati, gravati da una documentazione sanitaria tracciabile pur in assenza di una previa valutazione individualizzata circa la reale necessità clinico-legale degli esami richiesti”.

Di conseguenza l’avvocato ha richiesto di conoscere “la base normativa in forza della quale è stata assunta tale decisione; l’autorità che ne ha disposto l’introduzione; l’eventuale esistenza di circolari, protocolli, indicazioni o altri atti anche interni che abbiano previsto tale obbligo”.

L’Unità sanitaria ha risposto all’avvocato che “A seguito degli approfondimenti svolti, l’Azienda ha disposto una revisione delle modalità operative attualmente applicate nell’ambito del rilascio delle certificazioni medico-legali per il porto d’armi. In particolare, è stato stabilito di non richiedere più in via preventiva e generalizzata gli accertamenti ematochimici indicati nella nota in oggetto, ferma restando la facoltà del medico certificatore di prescrivere, nell’ambito della valutazione medico-legale e secondo la normativa vigente, eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari in relazione al singolo caso. Contestualmente, l’Azienda provvederà ad aggiornare e integrare le informazioni rese agli utenti in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assicurare una più puntuale rappresentazione delle finalità del trattamento, delle relative modalità e dei diritti riconosciuti agli interessati”.

In altre parole: brusca frenata e dietro-front su tutta la linea.

Ci permettiamo solo alcune considerazioni: la prima, di plauso nei confronti dell’avvocato che ha evidenziato le criticità nell’operato dell’Unità sanitaria. La seconda, che anche a livello di Asl, come di questura o prefettura, possono verificarsi “creatività” frutto dell’ingegno, evidentemente degno di miglior utilizzo, di singoli funzionari e/o dirigenti che, tuttavia, quasi mai si assumono in prima persona la responsabilità dei propri atti. La terza, da perfetti ignoranti in materia sanitaria, è più che altro una domanda: ma da quando il colesterolo è un fattore significativo nell’idoneità al porto d’armi? In altre parole: anche ammessa la legittimità di richiedere accertamenti specifici in casi singoli, questi accertamenti dovranno ben avere un’attinenza (seppur alla lontana) con i requisiti psicofisici previsti dal D.M. del 1998 oppure possono essere anche del tutto avulsi da essi? E in questo secondo caso, chi lo stabilisce?