Una delle disposizioni di legge che più desta perplessità negli appassionati e soprattutto, nei funzionari di ps, è quella relativa alla denuncia delle munizioni. Spesso, infatti, accade che i commissariati di ps non solo richiedano la denuncia delle munizioni all’atto dell’acquisto, ma richiedano anche una nuova denuncia nel caso in cui, recandosi a sparare, il tiratore si ritrovi con meno cartucce rispetto a quelle denunciate. Ancor peggio, gli stessi uffici di ps pretendono che le cartucce acquistate allo scopo di reintegrare le scorte di cartucce denunciate che si sono sparate siano nuovamente denunciate. Per chiarire le idee, è opportuno riportare la sentenza n° 1327 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 4 febbraio 1994: “L’obbligo di denuncia di cui all’articolo 58 rd 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del Tulps) è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo -e la relativa omissione non è penalmente perseguibile- nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento (fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per avere l’imputato omesso di denunciare l’avvenuta modificazione, dalle dieci regolarmente detenute alle tre rinvenute in corso di perquisizione, nella quantità di cartucce in suo possesso)”. L’articolo 58 del regolamento di esecuzione del Tulps, infatti, prescrive che deve essere denunciata “qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità” delle armi e munizioni detenute. Per questo, alcuni solerti funzionari hanno ipotizzato che il privato che vuole acquistare 50 cartucce per ripristinare la propria scorta, dopo averne sparate altrettante, fosse obbligato prima a presentare una denuncia in cui rendeva noto il consumo delle cartucce e, successivamente, una seconda in cui denunciava l’acquisto delle cartucce. La sentenza chiarisce, una volta per tutte, che le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare IN AUMENTO il quantitativo risultante nella denuncia. In pratica, se un tiratore ha in denuncia 150 cartucce per pistola e ne consuma 50, dovrà effettuare una nuova denuncia solo se ne acquista più di 50. Anche perché l’ordinamento giuridico non prescrive alcuna sanzione nel caso in cui un soggetto abbia MENO cartucce di quelle denunciate…
Non si deve denunciare il consumo di munizioni
Non è necessario andare a denunciare la diminuzione di cartucce in denuncia, conseguente a consumo