Il ministero degli Interni ha risposto a un interessante quesito posto dall’Ufficio territoriale del governo (ex prefettura) di Udine, in merito al rilascio di un’autorizzazione per la detenzione di munizioni in numero superiore a quanto previsto dall’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps. In particolare, la circolare è importante perché consente di richiedere l’autorizzazione alla detenzione di fino a 1.500 cartucce per pistola senza dover predisporre particolari locali. Ecco il testo integrale:
Messaggio 557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004 Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003 Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito. Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell’autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei soggetti che svolgono attività agonistica di tiro e, in particolare, se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del primo comma dell’articolo 97 suddetto: “possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza…omissis…un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza”, che il legislatore ha utilizzato il termine deposito anche in relazione alla “mera” detenzione delle cartucce. Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all’art. 97, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: “Per tenere in deposito…omissis…cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge”, si riferiscano a un deposito “sui generis” e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (allegato B reg. Tulps), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla commissione tecnica (provinciale) di cui all’art. 49 del citato T.U.. Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1.500 posto dall’art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell’utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1.500. È evidente che per tale deposito, all’interno della privata abitazione, non risulta “tecnicamente” la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l’integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell’autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che questo ufficio, con l’allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e 97/3° del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili. Il direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale Cazzella