Scaduto il Dpcm dello scorso 3 novembre, il presidente del Consiglio ne ha emanato uno nuovo. Restano le zone rossa, arancione e gialla, ma in più…
Il Dpcm emanato lo scorso 3 novembre dal presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva una durata prevista di un mese, è stato quindi necessario ieri emanarne uno nuovo, che ricalca nella sua globalità quello precedente, continuando a suddividere l’Italia su base regionale in zone “gialle” (la totalità delle regioni se non vi siano particolari gravità di contagio), “arancione” (aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto), e “rosse” (aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto).
Per le attività commerciali al dettaglio si conferma la chiusura solo per le zone rosse (fatte salve le attività individuate nell’allegato 23), così come per le zone arancioni si conferma il divieto di uscita dal comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Nelle zone gialle e arancione continuano a essere consentite “l’attività sportiva di base e motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norma di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”, quindi poligoni e campi di tiro privati possono continuare a restare aperti. Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni, sono consentiti solo quelli di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip (Comitato paralimpico).
La principale novità riguarda il periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio e dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio. Per quanto riguarda il periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (anche se “zona gialla”) salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (quindi anche tra regioni “zona gialla”). Per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sarà anche vietato lo spostamento tra comuni diversi.
Dalle 22 alle 5 di ogni giorno e dalle 22 alle 7 del 31 dicembre-1° gennaio, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, restando “in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
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