Dopo il Dpcm approvato da Conte il 24 ottobre, è ancora possibile acquistare armi? E andare a sparare? O il mondo armiero è nuovamente in lockdown?
È entrato in vigore alla mezzanotte di oggi il Dpcm approvato dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in merito ai provvedimenti straordinari da adottare per il contenimento dei rischi di contagio per il virus Covid-19. Giustamente, gli appassionati d’armi cominciano a farsi domande e, poiché una domanda tira l’altra, è opportuno fare un breve excursus sul settore nel suo complesso, alla luce delle indicazioni del Dpcm.
Le armerie non rientrano tra gli esercizi commerciali per i quali siano state disposte chiusure o limitazioni d’orario, per loro come per qualsiasi altro esercizio commerciale resta l’obbligo di affiggere un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all’interno “sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”, oltre ovviamente a tutte le altre procedure già in vigore (mascherina, igienizzazione mani eccetera). Allo stesso modo, nel Dpcm è prevista una deroga per chiunque debba, o voglia, usufruire “dei servizi non sospesi” rispetto alla “forte raccomandazione” di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati. In parole più semplici: restano aperte le armerie, i clienti possono andarci senza alcuna violazione di disposizioni, ovviamente osservando le prescrizioni sull’uso della mascherina e gli altri presidi sanitari previsti. Allo stesso modo NON è vietata la cessione di armi tra privati (nel momento in cui si va a casa dell’acquirente, che non sia un convivente, c’è l’obbligo della mascherina), né è vietato recarsi al commissariato o alla stazione dei carabinieri per denunciare l’acquisto di un’arma o delle munizioni, fermo restando che è possibile inviare la denuncia via Pec. Attenzione, però, occorre integrare quanto appena detto con le misure eventualmente decise a livello regionale: per esempio, non sarà possibile in Lombardia andare a ritirare da un privato un’arma dopo le 23, essendo stato istituito il coprifuoco.
Palestre e piscine devono chiudere i battenti, analoga disposizione non è stata tuttavia prevista per i poligoni, siano essi privati o sezioni del Tiro a segno nazionale. Nel Dpcm si fa anzi esplicito riferimento, inoltre, al fatto che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020″.
Il Dpcm precisa inoltre che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”, però “restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.