A quanto sembra, oggi al ministero sarà discussa, alla presenza delle federazioni venatorie e delle associazioni di categoria la famosa, o meglio famigerata, bozza di decreto legislativo per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alla direttiva europea 2008/51/Ce, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Purtroppo, come ampiamente previsto, il testo del documento si occupa solo in minima parte del recepimento delle indicazioni europee, approfittando per il resto per introdurre limiti e vincoli che appaiono palesemente il frutto dell’ingegno di funzionari del ministero dell’Interno non più in servizio all’area armi ed esplosivi, ma che evidentemente continuano a mantenere una influenza considerevole. In particolare, si prevede l’obbligo per chi detiene armi senza avere un Porto d’armi in corso di validità, di sottoporsi ogni sei anni a visita medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici. Inoltre, si dispone l’emanazione di un decreto ministeriale per la revisione dei suddetti requisiti. Un altro decreto dovrà regolare “le modalità e i termini di custodia delle armi o parti di armi detenute”. Se si fa richiesta di un nulla osta o di un Porto d’armi, il provvedimento di rilascio sarà comunicato a tutti i famigliari conviventi maggiorenni.
La ricarica delle munizioni dovrà essere subordinata a una licenza del questore (permanente), da rilasciare “a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica, secondo le modalità previste dal regolamento” (ovviamente ancora da definire). Per la gestione di poligoni o campi di tiro privati si prevede espressamente l’obbligo di licenza del questore.
Modifiche previste anche per la legge 110/75, con la “istituzionalizzazione” del divieto del 9 mm parabellum: “Salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro dell’arma corta d’ordinanza” (quale? Provate un po’ a indovinare). Gli storditori elettrici saranno equiparati a sfollagente e noccoliere.
Strali anche contro i giocattoli riproducenti armi, ribattezzati “strumenti”: se realizzati in metallo dovranno avere la canna completamente ostruita (fin qui nulla di nuovo) e, udite udite, dimensioni inferiori del 20 per cento rispetto all’originale. Le Soft air saranno vendute solo ai maggiori di 14 anni, le loro parti essenziali dovranno essere costruite in materiale diverso dal metallo e l’energia non dovrà superare un joule. Le armi bancate all’estero dovranno comunque passare dal Banco di prova italiano per “la verifica della esatta corrispondenza al prototipo o esemplare iscritto nel catalogo nazionale”. Per quanto riguarda i calibri da caccia, si riprende integralmente la circolare del 1997 (ammessi anche calibri con bossolo più corto di 40 mm, purché di diametro superiore a 5,6 mm) ma si precisa che i calibri per arma corta, ancorché da caccia, potranno essere detenuti in soli 200 esemplari (ovviamente senza licenza).
Uniche note positive, la determinazione puntuale delle parti fondamentali d’arma e l’espresso assenso a commercializzare le armi ex militari italiane non più in servizio, previa demilitarizzazione (c’è speranza, quindi, di vedere in giro qualche Fal Bm 59, almeno in teoria).
Stando così le cose, a occhio e croce, c’è poco da ridere, soprattutto per l’ampio ricorso a decreti attuativi che il documento prevede. Anche nel periodo transitorio è lecito attendersi un bel po’ di confusione. Ma, naturalmente, confidiamo che il buon senso abbia il sopravvento e che quanti rappresentano le istanze dei cittadini-sportivi-consumatori vogliano difendere i “diritti” da questi faticosamente conquistati negli anni…