Il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e quello per l’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Francesco Lollobrigida, hanno pubblicato una circolare applicativa che si propone di risolvere i problemi interpretativi del regolamento europeo sul bando del piombo nelle zone umide, che entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio. Un documento che giunge in risposta alle istanze dei cacciatori e delle loro associazioni, che avevano rappresentato le problematiche sottese al fatto che non vi fosse, nel regolamento, una indicazione sufficientemente chiara sul concetto stesso di “zona umida” e che vi fosse una illegittimità sul piano costituzionale in relazione all’onere della prova per quanto riguarda i cacciatori che siano in transito nelle zone umide con cartucce contenenti piombo, pur senza avere alcuna intenzione di utilizzarle in loco.
“Di questo argomento”, ha commentato l’europarlamentare Pietro Fiocchi, “si è parlato diffusamente nel corso del convegno che ho organizzato lo scorso 1° febbraio al Parlamento europeo a Bruxelles. Durante il convegno sono state esposte al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al Sottosegretario con delega alla Caccia Claudio Barbaro, le preoccupazioni derivanti dal Regolamento comunitario e la necessità dell’emanazione di una Circolare di chiarimento che colmasse le lacune e rispondesse ai dubbi interpretativi del Regolamento stesso. Mi congratulo con il Governo, i Ministri e i Sottosegretari competenti per la tempestività e l’incisività che hanno dimostrato nel rispondere alle istanze presentate, dimostrando nei fatti la rapidità di comprensione dei problemi e la concretezza nel risolverli, manifestando un cambio di passo rispetto al passato. Ciò è stato possibile grazie alle mie personali interlocuzioni con i Ministri e i Sottosegretari competenti e all’intenso e indispensabile lavoro di staff ai quali va il mio ringraziamento. Dopo oltre vent’anni – conclude Pietro Fiocchi – voltiamo pagina e sono certo che con il lavoro di squadra apriremo una nuova stagione che ci consentirà anche di allineare al resto d’Europa la legge quadro n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma”.
La circolare, in particolare, definisce zona umida “la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Di converso sono escluse dalla nozione di “zona umida” come disciplinata dal legislatore comunitario le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici. Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento”.
La circolare stabilisce anche che “L’accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell’ambiente del piombo. Nel rispetto del regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida. È esclusa dal campo di applicazione del regolamento 2021/57 l’attività di tiro sportivo a prescindere dall’arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente”.
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