Nel decreto con le misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese pubblicato ieri in Gazzetta ci sono alcuni elementi che fanno ritenere prorogata la validità dei porti d’arma. Quali?
Una delle domande che si fanno gli appassionati e soprattutto i professionisti del settore (pensiamo in particolare alle guardie giurate) con la situazione che si è venuta a creare a causa del Coronavirus, è cosa accada ai porti d’arma che stanno scadendo proprio in queste settimane e che, ovviamente, non è possibile rinnovare secondo il normale corso burocratico, sia per l’operatività ridotta degli uffici amministrativi di questure e prefetture, sia anche per la difficoltà di avere i necessari certificati medici.
Ebbene, sulla questione ci sono due articoli del decreto in questione (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo) che consentono di fare alcune ipotesi piuttosto circostanziate.
Il primo articolo è il 104, che proroga al 31 agosto la validità “a ogni effetto” dei documenti di riconoscimento e identità: “1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Questa indicazione, secondo molti, è la conferma che i porti d’arma siano prorogati nella loro validità fino al 31 agosto. Il che è sicuramente vero per quanto riguarda la loro natura di documenti atti a provare l’identità personale del titolare, ma a nostro avviso invece non è altrettanto vero per quanto riguarda le facoltà specifiche connesse al documento, cioè la possibilità, secondo i casi, di trasportare o portare armi, acquistare armi e munizioni eccetera.
Per quanto riguarda questo specifico aspetto, però, viene in soccorso l’articolo 103 del medesimo decreto, secondo il quale (punto 2) “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Il porto d’armi riveste per l’appunto la forma giuridica dell’autorizzazione, di conseguenza secondo questo specifico articolo la sua validità “tecnica” non tanto come documento di identità, bensì come documento che autorizza (pensiamo in particolare alle guardie giurate ma anche a chi ha il porto per difesa personale) al porto dell’arma.
Di conseguenza, secondo una lettura prudente del decreto in questione, i porti d’arma scaduti dopo il 31 gennaio 2020 hanno la loro validità integralmente prorogata quantomeno fino al 15 giugno 2020 e mantengono l’idoneità come documenti di identità fino al 31 agosto 2020.
Sarebbe opportuno, comunque, che sullo specifico punto intervenisse il ministro dell’Interno con un decreto o quantomeno una circolare chiarificatrice sul punto, vista la sua estrema importanza.