Con sentenza n. 3187 del 15 dicembre 2021 (depositata l’11 febbraio 2022), la corte d’appello di Brescia ha annullato la condanna disposta dal Gup nei confronti di un cittadino che, in occasione di una verifica domiciliare da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, era stato trovato con tre delle sue armi fuori dal caveau blindato normalmente adibito alla loro conservazione. Le armi erano fuori dal caveau perché il proprietario stava, in quel momento, procedendo alla loro manutenzione periodica, resa necessaria dall’elevata umidità presente nel caveau medesimo.
Il Gup aveva deciso per la condanna partendo dal presupposto che le armi, detenute “in bella evidenza” (due sopra un frigorifero, accanto a una porta finestra, un’altra appoggiata verticalmente al muro in un angolo della sala) e a nulla era servito far notare che l’abitazione fosse, comunque, provvista di imponenti misure di sicurezza contro l’introduzione abusiva di terzi non autorizzati. Il Gup aveva disposto comunque la condanna, osservando che “tali sistemi possono comunque essere violati da malintenzionati o, comunque, non servono a nulla nei confronti di persone introdotte nell’abitazione con il consenso delle persone addette alla casa”.
Nel deposito della richiesta d’appello, l’avvocato difensore, il presidente di Assoarmieri Antonio Bana, è stato sottolineato che “le cautele assunte nella custodia delle armi erano ben superiori al grado di diligenza esigibile dal legittimo detentore di un’arma: plurimi sistemi di sorveglianza attivi ed avanzati, conformi ai più elevati standard di sicurezza, quali inferriate alle finestre, porte blidate, una ventina di telecamere, grossi cani da guardia e altro”. La difesa ha anche logicamente osservato che “normalmente chi effettua la manutenzione di un’arma, la ripone in luogo sicuro prima di far accedere estranei alla propria abitazione” e che “la temporanea custodia di tre carabine da parte dell’imputato all’interno della propria abitazione e fuori dal caveau predisposto per la custodia delle altre armi, non può costituire un inadempimento dell’obbligo di custodia, considerati la natura temporanea dello spostamento, per mere finalità di manutenzione periodica, nonché gli ulteriori sistemi di sicurezza in essere presso l’abitazione”.
La corte d’appello ha ritenuto fondato il ricorso, osservando in relazione ai dispositivi di sicurezza predisposti che “trattasi di un non comune ed efficace sistema di sorveglianza dell’abitazione, idoneo a ritenere osservato da parte dell’imputato nel caso di specie – e a prescindere dalla possibilità che malfattori siano in grado di violare e manomettere anche i più efficaci sistemi di sorveglianza, cosa evidentemente non imputabile al “diligente” detentore di armi – l’obbligo normativo di custodire le armi “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”, tenuto conto altresì che il ricorrente vive da solo”.
La corte ha quindi disposto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.