La confusione che regna in materia è certamente elevata, soprattutto perché molte questure affermano, senza alcun elemento di prova, che sia illegittimo esercitare il Tiro a segno in qualsiasi luogo che non sia un poligono Uits. La materia non è regolata da alcuna disposizione legislativa specifica: non esiste, per contro, alcuna norma che vieti espressamente o tacitamente l’attività del Tiro a segno all’interno di poligoni privati o, anche, all’interno di terreni o abitazioni private. Restano ferme, naturalmente, le fattispecie di reato di disturbo alla quiete pubblica e procurato allarme, nonché il divieto posto dall’articolo 703 del codice penale (che sanziona l’utilizzo di armi da fuoco senza licenza dell’autorità in luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo una pubblica via o in direzione di essa), dall’articolo 57 del Tulps (che in pratica ripete il medesimo divieto) e dall’articolo 110 del regolamento di esecuzione al Tulps, che disciplina l’utilizzo di esplosivi durante le cerimonie civili o religiose. La giurisprudenza, in compenso, ha già avuto modo di esprimersi alcune volte in materia, con sentenze di non luogo a procedere nei confronti di persone che avevano allestito in terreni o capannoni linee di tiro private. Possiamo citare, a tal proposito, il decreto di archiviazione della pretura circondariale di Udine, emesso il 10 maggio 1999 dal giudice Paola Roja nei confronti di Roberto Garzitto, “reo” di aver costruito un capannone in cui praticare il Tiro a segno insieme ad alcuni amici, costituiti in associazione sportiva e tutti in possesso di Porto d’armi. Il campo di tiro era assolutamente in regola per quanto riguarda le autorizzazioni in materia sanitaria, edilizia e antincendio, tuttavia la guardia di finanza ha disposto il sequestro della struttura argomentando che la stessa era tenuta in violazione dell’articolo 31 della legge 110/75, che prescrive un’autorizzazione prefettizia per i direttori e gli istruttori di tiro, nonché la tenuta di registri con l’elenco dei tiratori iscritti e le operazioni di carico e scarico delle munizioni. I difensori hanno potuto agevolmente ottenere il decreto di archiviazione argomentando che il titolare del capannone non era in possesso della licenza prefettizia di direttore di tiro per il semplice fatto che tale autorizzazione è richiesta nei confronti dei direttori delle strutture Uits, e un poligono privato non può essere in nessun modo paragonato a tale struttura. Per lo stesso motivo, non può essere richiesto il collaudo della struttura da parte del genio militare, competente per le strutture Uits (che, infatti, appartengono al demanio militare, a differenza di un capannone di proprietà privata). Un poligono Uits, inoltre, è una struttura aperta al pubblico in cui qualsiasi soggetto può iscriversi, ancorché minorenne e indipendentemente dal fatto che sia titolare di licenze di Porto d’armi. Il capannone di Garzitto, invece, è una struttura privata in cui solo gli iscritti all’associazione, in possesso di porto d’armi, esercitano il tiro. Più che per le fattispecie di reato contestate a Garzitto (per la verità, piuttosto fragili), questo decreto è importante perché sancisce a livello giurisprudenziale il fatto che l’esercizio del tiro all’interno di uno spazio privato, in presenza delle opportune cautele per evitare danni a cose e persone, È PERFETTAMENTE LECITO E CONSENTITO DALLA LEGGE.
Sparare fuori dai poligoni Uits si può
La confusione che regna in materia è certamente elevata, soprattutto perché molte questure affermano il contrario