Con sentenza n. 19.888 del 20 aprile 2022 (pubblicata il 20 maggio), la Sezione I penale della Cassazione si è occupata del tema sempre attuale dello sparo all’interno della proprietà privata, con particolare riferimento al reato di Esplosioni pericolose ex art. 703 del codice penale.
Il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Grosseto per il reato di cui all’articolo 703 del codice penale per aver “senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco”.
Il tribunale lo ha condannato ritenendo pacifico che il cittadino “titolare di porto d’armi per l’esercizio del tiro a volo, si stava esercitando con la sopra indicata pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera sito in (omissis), dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio.
I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l’imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell’occasione, il (omissis) abbia svolto l’attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l’area di tiro predisposta – sebbene collocata all’interno della proprietà della suocera – di fatto era aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area degli spari con le relative pericolose conseguenze; inoltre, l’area dove l’imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all’area di tiro ed essere così attinto dai colpi”.
I motivi del ricorso fanno riferimento a “illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l’imputato il giorno dell’evento: i) si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera; ii) ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; iii) a suoi lati c’erano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 703 cod. pen., considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la decisione per violazione dell’art. 703 cod. pen. e dell’art. 3 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 cod. pen. In quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. e 703 cod. pen., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all’art. 703 cod. pen. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia. L’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e dell’art. 703 cod. pen., il travisamento dei fatti e 1″erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell’arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 6 I. 22 maggio 1975, n.152”.
La corte ha accolto il ricorso, osservando che “La contravvenzione prevista dall’art. 703 cod. pen. richiede che la condotta (nella specie, lo sparo effettuato da un’arma da fuoco) sia compiuta «in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa». Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi “in campagna”, in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Né dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082). La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; consegue la revoca della confisca dell’arma con restituzione all’avente diritto”.