Lo scorso 15 aprile, il Tar del Lazio (sezione I ter) ha pronunciato la sentenza n. 04460 ha emanato una interessante sentenza, nella quale si evidenzia un importante principio relativamente ai presupposti per il rinnovo del decreto di nomina e della licenza di porto di pistola per difesa personale a una Gpg.
In particolare, la Gpg ricorrente aveva avuto una condanna definitiva a pena detentiva, con sospensione condizionale, nel 2009; ciò malgrado, ha sempre avuto regolare rinnovo del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del decreto di nomina, fino al 2018, allorché l’autorità di Ps ha rifiutato il rinnovo eccependo l’avvenuta condanna.
Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento dell’autorità, considerando che: “In relazione alla citata condanna, deve rilevarsi che, se è vero che l’art. 138, comma 1, n. 4, del r.d. n. 773/1931 considera la condanna per delitto elemento ostativo a conseguire la nomina a guardia particolare giurata, è altrettanto vero che nella specie la pena è stata sospesa condizionalmente, ed inoltre che, non avendo il ricorrente commesso alcun reato nei 5 anni successivi alla condanna, il reato si è estinto ai sensi dell’art. 167 c.p., come risulta dalla dichiarazione di estinzione del reato depositata il 27.10.2020. Inoltre, occorre osservare che secondo l’art. 166 c.p. “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per (…) il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce della peculiare situazione sopra evidenziata (pena condizionalmente sospesa e poi estinta) non poteva sussistere un automatismo tra la predetta condanna e la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, nemmeno con riguardo alla licenza di porto di pistola, anch’essa nella specie revocata.
Tuttavia nell’atto di diniego del rinnovo vi è solo un generico riferimento alla buona condotta, che non risulta assistito da una adeguata istruttoria, che riguardasse la valutazione del fatto commesso o di ulteriori significativi episodi, segnalati all’Autorità di Polizia o all’A.G., sintomatici sotto il profilo della idoneità allo svolgimento della mansione di guardia giurata; della personalità del ricorrente; nonché della rilevanza della condanna riportata rispetto alle autorizzazioni di polizia revocate. Deve evidenziarsi in proposito che l’episodio che ha determinato la condanna è avvenuto nel 2008 e che nelle more tra tale fatto e l’adozione del provvedimento, l’istante non è stato colpito da alcuna misura restrittiva, ha continuato a svolgere la propria attività di guardia particolare giurata, senza che risulti alcuna contestazione sulla condotta successiva all’episodio sopra menzionato, che rimane quindi come un fatto isolato risalente ad 12 anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato. È evidente che illegittimamente l’Amministrazione si è determinata nel senso della revoca contestata in questa sede, facendo riferimento unicamente alla condanna penale riportata dal ricorrente. Deve concludersi, quindi, che l’impugnazione proposta è fondata, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine ad un motivato riesame della posizione del ricorrente alla luce di quanto sopra considerato”.
Per leggere la sentenza in forma integrale, CLICCA sull’allegato qui sotto.