Tar Veneto: il preavviso di rigetto non è un dettaglio

Il Tar del Veneto ha confermato che, in tema di rigetto delle istanze in materia di licenze inerenti le armi, il preavviso previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/90 è obbligatorio e la sua mancanza vizia il procedimento anche se l'esito finale sarebbe stato, comunque, il medesimo

Con sentenza n. 393 del 16 febbraio 2026, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato per conto di un cittadino dagli avvocati Antonio Bana e Antonio Sala Della Cuna, contro il provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di revoca del divieto di detenzione armi. Detto provvedimento era stato emanato nel 2020 in seguito a una denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia presentata dalla moglie del ricorrente, denuncia peraltro che era sfociata in una archiviazione, risultando “la totale insussistenza dei fatti denunciati, ritenuti persino calunniosi”. Per questo motivo nel 2024 il ricorrente aveva chiesto che il divieto di detenzione armi fosse revocato. La prefettura di Venezia aveva tuttavia rigettato la richiesta, senza peraltro preventiva comunicazione sui motivi ostativi l’accoglimento della domanda come previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90. I ricorrenti hanno peraltro eccepito anche carenza di istruttoria e inadeguatezza di motivazione, osservando che “l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire il parere del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, senza procedere ad un autonomo e approfondito esame della situazione attuale del ricorrente. Il parere, del resto, recherebbe considerazioni generiche, non supportate da elementi concreti. Rimarrebbero trascurate le numerose prove documentali e perizie mediche e psicologiche prodotte dal ricorrente, che confermerebbero la sua idoneità al possesso di armi e la normalizzazione della situazione familiare”. Gli avvocati hanno anche osservato l’evidente sproporzione del provvedimento, adottato a oltre quattro anni dai fatti.

I giudici hanno accolto il ricorso già per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, osservando che “La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nei procedimenti di riesame attivati in funzione della revoca di provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deve essere garantita all’interessato la partecipazione procedimentale. Tale partecipazione consente al privato di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, permettendo all’Amministrazione di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte e di pervenire ad una decisione motivata e completa. Viene, così, precisato che l’inosservanza dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto di detenzione, senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1839 e, di recente, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 459). Il mancato invio della comunicazione contenente il preavviso di rigetto impedisce, infatti, di partecipare al procedimento al ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2021, n. 5921), da un lato, negandogli la possibilità di controdedurre, con osservazioni e documenti, rispetto alle ragioni impeditive illustrate dall’organo procedente, e, dall’altro, violando l’obbligo di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dal privato e di pervenire ad una motivata decisione idonea a statuire con completezza su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 maggio 2023, n. 440; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 aprile 2023, n. 152). Nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso di inviare al ricorrente la comunicazione di preavviso di rigetto, privandolo, dunque, della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare, in tale sede, osservazioni e documenti a sostegno dell’istanza di riesame, così da valorizzare l’evoluzione del quadro fattuale e ottenere una verifica puntuale ed esaustiva della permanenza delle condizioni originariamente poste alla base della misura. Verifica che avrebbe dovuto tenere conto degli elementi ulteriori, fattuali o giuridici, provenienti dall’interessato i quali ben avrebbero potuto contribuire a far assumere all’Autorità procedente una diversa conclusione in ordine al medesimo procedimento (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 459/2025, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 24 aprile 2024, n. 1253). Tale omissione delinea, dunque, l’insanabile violazione del diritto di partecipazione procedimentale, sancito dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e determina, per quanto detto, l’illegittimità del provvedimento impugnato”.