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È anche del tutto possibile la nascita di nuove sezioni del Tiro a segno nazionale, ma è chiaro che non è possibile pensare di essere “proprietari” o “gestori” di una struttura che ha funzioni pubbliche. La nomina del presidente deve avvenire con elezione da parte dell’assemblea dei soci e per quanto riguarda la costruzione della struttura, è ovviamente coinvolta l’Unione italiana Tiro a segno, sia per quanto riguarda il reperimento dei fondi, sia per quanto riguarda l’opportunità della sua costituzione in relazione al luogo.
La “nascita” di un Tsn è esplicitamente prevista, infatti, nello statuto dell’Uits (approvato nel 2011), che all’articolo 43 stabilisce: “Alla costituzione o ricostituzione di una sezione Tsn si provvede su iniziativa di almeno cinquanta cittadini italiani o della unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età. Il consiglio direttivo dell’Uits, verificati i presupposti per la costituzione della sezione, anche in relazione alla eventuale vicinanza di altre sezioni Tsn già esistenti o alla eventuale necessità di garantire un migliore espletamento della attività istituzionale sul territorio, ne delibera la costituzione provvedendo alla nomina di un commissario”.
Il commissario serve per “Accertare le possibilità di ripristino di un poligono demaniale già esistente sul territorio interessato, ovvero, individuare un’area idonea per la realizzazione delle strutture della costituenda sezione Tsn; reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle strutture della costituenda sezione Tsn; accettare le iscrizioni di coloro che vi sono obbligati per legge e di coloro che intendono svolgere volontariamente attività sportiva o di addestramento al tiro; compiere ogni attività necessaria e prodromica alla costituzione della sezione Tsn; convocare l’assemblea degli iscritti per la elezione dei primi organi della sezione Tsn”.
Il requisito fondamentale, comunque, per esercitare l’attività di tiro privata è disporre della licenza di pubblica sicurezza ex articolo 57 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza (“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”).
La licenza è rilasciata dall’autorità di ps competente per territorio che, per i comuni in cui manchi la questura (cioè la maggior parte di quelli che non sono capoluogo di provincia) è il sindaco. Il che ci porta con una certa naturalezza a un secondo aspetto. Se il luogo preposto, per esempio una cava, è privata, recintata e non aperta al pubblico, in teoria non sarebbe necessario nient’altro che il consenso del proprietario. Però, è necessario comunque ricordare che una cava non è un luogo completamente chiuso e non ha una estensione tale da poter garantire che un colpo sparato con la traiettoria più sfortunata possibile ricada comunque entro i suoi confini e che, in caso di sopralluogo da parte delle forze dell’ordine, è più che probabile vedersi accusare della fattispecie di reato dell’articolo 703 del codice penale, cioè del reato di accensioni ed esplosioni pericolose: “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”.
Certo, trattandosi di una cava può essere relativamente facile dimostrare che il luogo in cui si esercita il tiro non è “abitato” né “adiacente” a un luogo abitato, né “lungo una pubblica via”, ma il nostro consiglio è, comunque, quello di mettersi d’accordo prima con il sindaco e/o la stazione carabinieri localmente competente, piuttosto che doversi pagare l’avvocato dopo… Occorre frequentare un corso, con successive prove d’esame, per istruttore istituzionale, organizzato dall’Unione italiana Tiro a segno.
Il primo step è la qualifica di istruttore istituzionale di primo livello di 30 ore, con la quale si ottengono indicazioni e procedure di base; poi c’è il secondo livello, più approfondito per istruttore Master, pure di 30 ore, infine il terzo livello, quello dei cosiddetti “formatori istituzionali” (in pratica gli istruttori che possono creare gli altri istruttori di primo e secondo livello), di 100 ore. Per ulteriori informazioni, suggeriamo di consultare lo specifico regolamento dell’Uits. Per affittare le armi di proprietà del Tsn, il problema non si pone perché non è richiesta alcuna autorizzazione, ma solo l’iscrizione al Tsn. In genere i Tsn richiedono, però, l'ottenimento del Certificato di idoneità al maneggio delle armi.
Per quanto riguarda invece l’impiego di un’arma di proprietà, dopo l’emanazione della circolare 14 febbraio 1998, la quale ha esplicitato con precisione quali azioni fossero consentite al titolare di un porto di fucile per Tiro a volo, la cosiddetta “carta verde” ha perso in pratica tutte le sue funzioni, diventando una sorta di “relitto legislativo”. Il punto è che la carta di riconoscimento per il trasporto delle armi viene rilasciata da un Tsn e, quindi, consente solo e unicamente il trasporto dell’arma da casa al suddetto Tsn e ritorno.
Non consente, per esempio, l’acquisto di munizioni (che ovviamente possono essere acquistate al Tsn, ma ponendo il caso che il Tsn non disponga di quel preciso calibro diventa un problema) ed essendo rilasciata da un ben preciso Tsn, è dubbio che consenta il trasporto in Tsn diversi da quello che l’ha rilasciata (anche se, ovviamente, nulla vieta di essere iscritti in più Tsn o campi di tiro privati).
Inoltre, non consente il trasporto dell’arma in un luogo diverso dal Tsn, quindi, per esempio non consente la frequenza di un campo di tiro privato né consente, altro esempio, di trasportare l’arma fino alla propria armeria di fiducia per una riparazione o per porla in vendita. Inoltre, ha validità annuale.
Per poter trasportare un’arma (però solo sportiva) su tutto il territorio nazionale occorre il permesso di trasporto per armi sportive previsto dalla legge 85/86, che però ha sempre validità annuale e non consente neanche lui l’acquisto né di armi, né di munizioni.
Il porto di fucile per Tiro a volo, invece, ha validità di sei anni e consente il trasporto su tutto il territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma, inoltre diversamente dal porto di fucile per caccia o dal porto di pistola per difesa personale non richiede il pagamento di una tassa di concessione governativa.
Inoltre, consente l’acquisto di munizioni e di polveri per la ricarica (attività che in molti casi è il passo logico successivo all’acquisto di un’arma). Da qui, la conseguenza che sia del tutto preferibile ai permessi di trasporto. Se è una cosa privata, solo per il proprietario e occasionali amici, non c'è bisogno di nulla (se costruisce deve fare le comunicazioni edilizie).
Però un locale non specificamente predisposto per uso di poligono può essere pericoloso: vi sono fumi velenosi, la polvere sul pavimento e sulle pareti può infiammarsi ed esplodere, il rumore rimbalza e spacca i timpani, i rimbalzi all’indietro dei proiettili possono essere pericolosi; inoltre bisogna valutare la situazione ambientale e stabilire se il rumore all’esterno non supera i limiti consentiti e non disturba i vicini. È cosa assolutamente esclusa: in campagna chi ha porto d’armi può sparare con un’arma corta solo nelle adiacenze della propria abitazione. Per adiacenze si intendono gli spazi privati a contatto con l’abitazione, quali l’orto, il giardino, lo spazio fra casa colonica e fienili e stalle. Quei posti in cui chi abita in campagna ha diritto e interesse di svolgere controlli per evitare l’ingresso di estranei e furti. E comunque non si deve mai far sorgere il sospetto che si sta sparando a selvatici perché si può incorrere in una denunzia per bracconaggio.