Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, con una sentenza importante che mitiga i rigori che ormai da un paio di anni le questure hanno adottato come standard
Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, con una sentenza importante che mitiga i rigori che ormai da un paio di anni le questure hanno adottato come standard.
In particolare, con sentenza n. 1.766 del 27 aprile 2017, la terza sezione ha chiarito che non può essere automatica la revoca della licenza di porto d’armi (o il mancato rinnovo) nel caso in cui il richiedente o possessore del porto d’armi sia stato condannato in passato per uno dei reati considerati ostativi dall’articolo 43 Tulps, nel momento in cui la condanna non sia stata a pena detentiva, bensì alla sola pena pecuniaria. L’autorità di Ps può, anche in tal caso, esercitare il proprio potere discrezionale per rifiutare il rinnovo del titolo o per giustificarne il ritiro, ma in tal caso il provvedimento deve essere congruamente motivato e non è sufficiente la mera sussistenza della condanna.
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