Le armi “somiglianti” a quelle automatiche non sono da caccia e nella maggior parte dei casi sono quindi classificate sportive. La categoria A7, però, confonde le idee…
Districarsi con le classificazioni delle armi non è semplicissimo per gli appassionati, specialmente dopo la confusione apportata dalla modifica delle categorie europee con l’entrata in vigore della direttiva 2017/853, recepita in Italia con il decreto legislativo 104 del 2018. Soprattutto considerando che, se l’arma ricade in alcune categorie, si prevede una specifica disciplina. È il caso, in particolare, delle armi ricadenti nella categoria europea A7 (cioè tutte quelle semiautomatiche a percussione centrale con caricatore di capacità superiore a 10 colpi nel caso delle armi lunghe, 20 nel caso delle armi corte), per il possesso delle quali occorre essere iscritti a un Tiro a segno o a un campo di tiro o a una federazione del Coni.
Questa peculiarità si intreccia strettamente con un’altra peculiarità della nostra normativa, determinata in questo caso dal decreto legislativo 121 del 2013, secondo la quale per poter utilizzare caricatori di capacità superiore al massimo consentito (appunto, 20 colpi per le pistole e 10 per le carabine), occorre che l’arma sia classificata sportiva. Altro elemento fondamentale della nostra normativa, le armi della categoria B9 (ex B7), cioè le armi semiautomatiche “somiglianti” a un’arma automatica, non possono essere utilizzate a caccia, quindi per non ricadere tra le armi comuni da sparo, sono praticamente tutte (salvo poche eccezioni) classificate sportive.
La perplessità e confusione di alcuni appassionati converge sul database delle classificazioni disponibile sul sito del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (bancoprova.it), nel quale alla scheda di classificazione “base” di una carabina di categoria B9 corrisponde, in moltissimi casi, una classificazione sportiva nella quale l’arma diventa di categoria A7. Da qui l’idea secondo la quale in realtà non esisterebbero armi di categoria B9 classificate sportive, bensì che la classificazione sportiva comporterebbe necessariamente il passaggio dell’arma di categoria B9 alla categoria A7, con tutto quanto ne consegue in termini di obbligo di iscrizione a un campo di tiro, Tsn o federazione sportiva del Coni.
In realtà le cose non stanno così: il software di gestione delle classificazioni del Banco di prova, molto semplicemente, non è attualmente in grado (perché concepito, nella sua forma originaria, prima della direttiva 2017/853) di inserire in una medesima scheda più di una categoria europea per ciascuna arma. Appare evidente, e concettualmente corretto, che nel momento in cui un’arma è classificata sportiva, quindi può utilizzare legalmente caricatori di capacità superiore al limite stabilito dalla legge, si indichi di conseguenza che la categoria alla quale appartiene l’arma è la A7. Tuttavia, nel momento in cui un’arma semiautomatica a percussione centrale “di aspetto militare” è classificata sportiva, ma viene acquistata e detenuta con caricatori di capacità inferiore o uguale al limite di legge (10 colpi per le armi lunghe, 20 per le corte), la sua categoria effettiva non sarà A7 (diversamente da quanto indicato sulla scheda del banco), bensì B9.
Facciamo un esempio pratico, per cercare di chiarire il concetto (che, ne siamo consapevoli, resta complesso e astruso): il codice “base” per le carabine M&P15 di Smith & Wesson calibro .223 Remington è 12_01600c. Nella relativa scheda, la categoria indicata è B9, perché le armi di questo tipo “somigliano” a un’arma automatica. Nella scheda non è indicata una specifica lunghezza di canna, né una specifica lunghezza totale. Da questo codice “base” discendono i codici delle versioni sportive 12_01600s1c, s2c ed s3c, relative rispettivamente a varianti con canna lunga 406, 368 e 317 mm. In tutte e tre queste schede sportive le armi sono indicate come di categoria A7, volendo con ciò intendere che nel momento in cui si decide di utilizzare caricatori di capacità superiore a 10 colpi, cosa che è consentita dalla classificazione sportiva, il possesso dell’arma richiede l’iscrizione a un Tsn, campo di tiro o federazione del Coni. Ciò tuttavia non toglie che, se si acquista e si detiene l’arma con un caricatore della capacità di 10 colpi o meno, l’arma in questione continui a ricadere nella categoria B9, cioè quella del codice di classificazione “base”. Il che significa che l’arma è sportiva, e come tale può essere denunciata, ma NON richiede necessariamente l’iscrizione a un Tsn, campo di tiro eccetera.
Se non ci avete capito niente, non preoccupatevi, è normale. Ricordatevi solo di ringraziare gli euro-burocrati, perché questo pasticcio, oltretutto di utilità pari a zero per la sicurezza pubblica, è tutto merito loro.