Zona arancione, armerie e divieto di uscita dal comune di residenza: cerchiamo di fare chiarezza partendo dalla lettura del Dpcm 3 novembre
Il Dpcm emanato dal presidente del consiglio lo scorso 3 novembre ha diviso l’Italia, su base regionale, tra zone gialle, arancione e rosse, a seconda della rigorosità delle misure di contrasto al contagio Covid. In particolare, sono numerose le armerie che si troveranno nelle zone cosiddette arancione, nelle quali il Dpcm del 3 novembre dispone che per i cittadini sia vietato “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione”.
Commercianti e appassionati, giustamente, si interrogano quindi sulla possibilità di accedere alle armerie che si trovino in un comune diverso da quello di residenza. A tal proposito, di concerto con Assoarmieri, è opportuno precisare che il Dpcm sull’argomento specifica che al divieto di spostamento dal comune è prevista una deroga, per “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune“.
Da quanto esposto risulta evidente che gli appassionati potranno recarsi sicuramente in una armeria in comune diverso da quello di residenza, nel momento in cui nel proprio comune non sia presente una armeria; potranno, tuttavia, recarsi in una armeria in comune differente, anche nel momento in cui non sia possibile trovare nell’armeria (o nelle armerie) del proprio comune specifiche armi, munizioni o accessori.
È ovvio che questa facoltà deve essere esercitata con buon senso e verificando prima telefonicamente o per via telematica con l’armiere fuori dal proprio comune l’effettiva disponibilità del bene che si sta cercando, in modo da poter circostanziare adeguatamente le motivazioni del trasferimento in caso di controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.