È illegittimo rifiutare l’iscrizione a una sessione d’esame per l’idoneità tecnica in materia di prodotti esplodenti, presso le Commissioni tecniche territoriali istituite presso le prefetture, sulla base del fatto che il richiedente non è residente nell’ambito della provincia. Lo ha sottolineato il ministero dell’Interno con una circolare emanata in data odierna, sollecitata dalle associazioni di categoria. Il documento prevede quindi di riportare alla normalità una prassi invalsa in particolare in alcune prefetture che, da alcuni mesi, avevano iniziato a non consentire più l’iscrizione a chi non fosse residente nella provincia. Il motivo per il quale a determinate sessioni d’esame vuole partecipare anche chi “viene da fuori” è che, spesso, in alcune province le sessioni delle Commissioni tecniche non vengono indette, o vengono indette con tempi incompatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa nel settore. Le motivazioni addotte nella circolare dovrebbero valere, peraltro, anche per quanto riguarda le idoneità tecniche in materia di armi e non solo in tema di prodotti esplodenti. Il ministero ha infatti rappresentato che “l’ordinamento giuridico non contiene alcuna previsione che imponga il vincolo territoriale della residenza del candidato, per l’ammissione alle sessioni d’esame per l’accertamento della capacità tecnica. È, dunque, consentito produrre idonea istanza di ammissione all’esame, presso qualunque prefettura, anche se diversa da quella di residenza del candidato. Un orientamento di senso opposto, ossia l’esclusione del candidato, esclusivamente per la mancanza del requisito della residenza nella provincia nella quale presenta istanza di ammissione all’esame in argomento, presenterebbe profili di illegittimità difficilmente superabili in caso di eventuali contenziosi, considerando che i principi fissati dagli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione intestano alla Repubblica – e quindi alle sue dirette promanazioni sul territorio – il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione all’organizzazione economica del Paese di ogni persona, promuovendo le condizioni che rendano effettivo il primario diritto al lavoro e il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività che concorra al progresso materiale della società, tutelando il lavoro in ogni sua forma ed applicazione e curando la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.
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