Con sentenza n. 31886 del 5 maggio 2022 (pubblicata il 30 agosto), la prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino il quale era stato condannato per alterazione di armi ex art. 3 della legge 110/75, perché ritenuto colpevole di aver installato un silenziatore sulla canna di una carabina Toz calibro .22 lr. Sul punto l’imputato ha presentato ricorso, affermando che l’applicazione del silenziatore non determina una alterazione meccanica o una modifica delle dimensioni dell’arma, che sarebbero elementi essenziali per il perfezionamento del reato in questione.
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che “apposizione sull’arma da sparo di uno strumento idoneo a silenziare l’azione di sparo, in un contesto in cui tale effetto sia tale da aumentarne la potenzialità offensiva e da agevolarne l’uso, si profila costituire alterazione della pistola, poiché le caratteristiche meccaniche per l’uso da farne ne risultano concretamente modificate. In tal senso, il Collegio presta adesione all’indirizzo ermeneutico secondo cui integra il reato di alterazione di un’arma di cui all’art. 3 legge n. 110 del 1975 l’innesto sulla canna di una pistola di uno strumento idoneo a silenziare l’azione di sparo, tale da aumentare la potenzialità offensiva dell’arma e agevolarne l’uso (Sez. 1, n. 8351 del 27/10/2021, dep. 2022, Longo, Rv. 282951).
La presenza del silenziatore, infatti, determina l’aumento della potenzialità offensiva dell’arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi soltanto con un aumento della potenza e della precisione dell’arma, bensì deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un’arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all’adozione di comportamenti antigiuridici, con la specificazione che, ai fini della configurabilità del reato in questione, non si richiede la filettatura della canna dell’arma, trattandosi di circostanza che attiene soprattutto all’ambito probatorio (Sez. 1, n. 5381 del 18/04/1997, Parolari, Rv. 207819)”.