Con sentenza n. 06048 del 1° aprile 2026, la sezione Prima Ter del Tar Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino vittima di una vicenda dai contorni perlomeno sorprendenti e finora inediti, in merito alla “coerenza” e linearità d’azione da parte dell’autorità locale di pubblica sicurezza circa il divieto di detenzione delle armi.
La vicenda del cittadino in questione inizia nel 2022, allorché in seguito a un litigio con la compagna all’epoca convivente, i carabinieri procedono al sequestro preventivo delle armi detenute e del libretto di porto d’armi, che viene poi tempestivamente revocato dalla questura di Roma.
Il cittadino presenta ricorso al Tar contro i provvedimenti relativi alle armi e alla licenza di porto d’armi e, nel frattempo, la questura dispone anche la revoca della licenza di collezione per armi comuni da sparo. Il Tar, in funzione del quadro probatorio all’epoca esistente, respinge il ricorso, contro il quale viene proposto ricorso al Consiglio di Stato (tuttora pendente).
In questo frattempo, archiviato il processo penale che vedeva indagato il cittadino, nel giugno 2024 la Prefettura di Roma archivia il procedimento per il divieto di detenzione armi, disponendo la restituzione all’interessato. Solo, però, quelle che erano detenute in forza della denuncia ex articolo 38 Tulps (e relative munizioni), perché per quelle iscritte in licenza di collezione, poco più di una ventina di giorni dopo la stessa prefettura dispone la cessione entro un congruo termine, pena la confisca, “essendo il ricorrente non più in possesso della relativa licenza”. Licenza che sarebbe nelle prerogative della questura concedere, e che nell’agosto dello stesso anno la questura avvisa di essere in procinto di rifiutare, sempre sulla base delle motivazioni che avevano portato al sequestro delle armi nel 2022. Contro il preavviso di rigetto il cittadino presenta le proprie osservazioni, ma a sorpresa la questura risponde rigettando la domanda per il porto di fucile (per la quale era stata presentata istanza ma non era stato comunicato alcun preavviso di rigetto). Nel settembre 2024 le armi possedute in forza della denuncia vengono effettivamente riconsegnate al cittadino, mentre nell’ottobre successivo viene notificato l’ulteriore decreto di revoca, questa volta della licenza di collezione di armi antiche, sempre sulla base delle motivazioni dei fatti del 2022. All’evidente contraddittorietà del comportamento di questura e prefettura, i giudici nell’accogliere il ricorso hanno considerato che “si riscontra una contraddittorietà nell’agire della stessa Amministrazione dell’Interno nella misura in cui la Prefettura di Roma dapprima con il provvedimento del 4 giugno 2024 ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato per il divieto di detenzione delle armi ex art. 39 Tulps, ritenendo “che NON sussistano i presupposti per l’adozione del divieto di detenzione armi”, e la restituzione totale delle armi ritirate preventivamente, per poi, con nota del 28 giugno 2024, disporre la restituzione di una parte delle armi (consistenti in 3 comuni, 12 sportive, illimitate da caccia) e la cessione delle altre in congruo tempo, pena la loro confisca. Ciò senza esporre le ragioni per cui riteneva di doversi discostare dall’archiviazione del 4 giugno 2024, se non in ragione dell’intervenuta sentenza n.-OMISSIS- di questo Tribunale, dove tuttavia era evidenziato che la legittimità dei provvedimenti era stata valutata tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’effusione provvedimentale, fatte salve le ulteriori valutazioni rimesse all’Amministrazione, finalizzate a verificare il permanere o meno della situazione di conflittualità tra il -OMISSIS- e la fidanzata allora convivente, e in una palese inversione logica e procedurale, posto che l’ordine di cessione/confisca, ai sensi dell’art. 39 TULPS, deve essere preceduto da un formale provvedimento di divieto di detenzione. L’azione amministrativa risulta, pertanto, contraddittoria, carente e illogica, con due organi dello stesso Ministero che pervengono a conclusioni negative nei confronti del -OMISSIS- sulla base dell’episodio del 15 febbraio 2022, ma senza procedere, in occasione delle istanze presentate nel tempo dal ricorrente, ad alcuna valutazione concreta e attuale della personalità del ricorrente e delle circostanze di fatto, mutate rispetto ai fatti del 15 febbraio 2022, avendo il -OMISSIS- interrotto qualunque rapporto con la -OMISSIS-. Nel far ciò, l’Amministrazione è incorsa in una palese violazione dei principi di buona amministrazione e di ragionevolezza. In conclusione, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per disparati e concorrenti ragioni: in primo luogo, per un grave difetto di istruttoria e di motivazione, che si manifesta nell’aver fondato un giudizio di inaffidabilità del -OMISSIS- su una situazione di conflittualità familiare non più attuale al momento della determinazione provvedimentale e senza che al riguardo sia stata svolta alcuna istruttoria; in secondo luogo, per la manifesta contraddittorietà dell’agire amministrativo, che se da un lato ha espresso un giudizio prognostico di inaffidabilità sul -OMISSIS-, per altri ha disposto la restituzione e addirittura l’autorizzazione a detenere nuove armi, con il che lasciando intendere che il richiedente fosse soggetto affidabile e di buona condotta e scevro da qualunque rischio di abuso delle armi”.




