Importante sentenza del Tar dell’Emilia Romagna, sulla possibilità di accesso ai campi di Tiro a volo da parte di soggetti privi di porto d’armi
Con sentenza n. 87 pubblicata il 25 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna (sezione prima) ha enunciato un importante principio per quanto riguarda la possibilità di accesso ai campi di Tiro a volo per l’attività sportiva da parte di soggetti sprovvisti di un porto d’armi. Nella fattispecie, la questione del ricorso riguardava il ritiro del porto d’armi subìto da un agonista che, in tal modo, sarebbe risultato impossibilitato a proseguire l’attività sportiva. Il tribunale amministrativo, nel confermare la legittimità della revoca del titolo, riguardo alla possibilità di esercitarsi anche senza un porto d’armi ha osservato che “l’attività sportiva non viene compromesa dai provvedimenti contestati; il ricorrente ben può continuare a recarsi nei poligoni dove svolge gli allenamenti per la preparazione delle competizioni interazionali da lui sostenute e in quel contesto potrà utilizzare le armi ivi presenti”.
“Un importante principio di diritto”, si legge sul commento pubblicato dalla Fitav (Federazione italiana Tiro a volo), “che è stato da tempo sostenuto dalla Federazione, dal presidente, dal consiglio federale e dal collegio tecnico-giuridico, i quali si sono prodigati in vari modi (anche con scritti) affiché il punto fosse accettato e condiviso anche dalle forze di polizia e dagli organi di vigilanza: ossia che anche il soggetto privo di permesso di porto d’armi può lecitamente usare l’arma nei campi e nei campi di tiro, sempre che, è pacifico e implicito, sia assistito da persona o istruttore che, munito di valida licenza, sovrintenda all’esercitazione, al diletto o alla gara. Come è evidente, il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni”. “Resta fermo”, ha concluso la Fitav, “come è ovvio e come più volte ribadito, che la valutazione, certamente discrezionale, è rimessa alla società, secondo criteri di opportunità, se ammettere all’uso del fucile il tiratore che, quantunque sia nostro isctitto, sia privo (per una ragione o per l’altra) di licenza.