Acquisto, cessione e detenzione

Le risposte alle vostre domande più frequenti in ambito legale, relative all’acquisto, alla cessione o alla detenzione di armi e munizioni

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Nel momento in cui si denunzia di detenere un certo numero di cartucce in un dato calibro, il reintegro senza una nuova denunzia può avvenire solo con cartucce dello stesso calibro. Quindi, per fare un esempio, non è possibile aumentare il numero delle cartucce in calibro 9×21 e di quelle in calibro .22, ma occorre calcolare qual è il rapporto fra i due calibri che più fa comodo e, in seguito all’acquisto delle cartucce desiderate, ripetere la denunzia. In nessun caso si potranno avere, neanche per meno di 72 ore, più di 200 cartucce per pistola in possesso, senza l’apposita licenza prefettizia.
In merito al “puro” quantitativo di munizioni detenute, l’art. 58 Regolamento esecuzione Tulps, prescrive che deve essere denunciata all’autorità di ps competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni. Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica – nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate. A questo proposito è opportuno riportare la sentenza n° 1327 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 4 febbraio 1994: "L'obbligo di denuncia di cui all'articolo 58 rd 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del Tulps) è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo – e la relativa omissione non è penalmente perseguibile- nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento".
Anche questa sentenza chiarisce, una volta per tutte, che le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare in aumento il quantitativo risultante nella denuncia. In pratica, se un tiratore ha in denuncia 150 cartucce per pistola e ne consuma 50, dovrà effettuare una nuova denuncia solo se ne acquista più di 50. Occorre chiedere in questura l’accordo preventivo all’importazione indicando esattamente le caratteristiche dell'arma. L'arma deve essere matricolata e collaudata da un banco riconosciuto. L’autorizzazione della questura deve essere inviata al venditore che spedisce l'arma. Essendo ormai trascorso il 5 novembre 2015, qualsiasi arma non sportiva che si intenda vendere, dovrà essere consegnata al nuovo acquirente con caricatori della capacità di cinque cartucce (se arma lunga) oppure 15 cartucce (se arma corta). Oppure anche senza caricatore, se amovibile.
Chi dovrà materialmente eseguire la modifica ai suddetti caricatori? Nella circolare esplicativa al decreto 121, emanata il 30 luglio 2014, si dice che “L’operatore abilitato debba eseguire l’intervento basandosi su norme di buona tecnica…”. Quindi dovrà essere un armaiolo autorizzato, in possesso cioè di licenza di costruzione o riparazione d’armi, a dover eseguire l’intervento. A nostro avviso, l’unico sistema per poter depennare i caricatori dalla denuncia, è presentare una dichiarazione rilasciata appunto dal suddetto armaiolo, nella quale si dà conto della riduzione della capacità dei caricatori in questione, entro i limiti stabiliti dal decreto 121. Il proprietario dell’appartamento deve essere avvisato solo se ha il dubbio che il pavimento non regga al peso della cassaforte! La denunzia del trasferimento di armi deve essere presentata entro 72 ore e chi esegue il trasporto deve essere legittimato (se ha una licenza di porto ne può trasportare sei pezzi alla volta). Le norme non dicono nulla al riguardo. È cosa normale del diritto perché non si possono prevedere tutte le infinite ipotesi che possono accadere nella realtà. Nulla vieta che, di fronte a un problema non previsto dalla legge, si cerchino di applicare le leggi in base al motivo per cui sono state create.
Nello specifico, il legislatore ha fatto una specie di scala di pericolosità di certe armi mettendo al primo posto le armi corte da difesa (A), al secondo posto le armi lunghe o corte sportive (B), al terzo posto le armi lunghe per caccia (C). Questa logica è stata poi stravolta dalla stupidità burocratica perché poi al primo posto sono finite anche le armi lanciarazzi, le carabine ad aria compressa non liberalizzate e le carabine calibro .22 non sportive! Questo perché il nostro sciocco legislatore ha equiparato senza alcuna distinzione le armi lanciarazzi alle armi da difesa, ha negato che le carabine calibro .22 potessero essere da caccia, ha continuato a equiparare al 100% le armi ad aria compressa alle armi da fuoco.
Se però superiamo questo problema puramente formale il buonsenso ci dice che se è stata fatta una scala di pericolosità è sicuramente vietato far passare un’arma dal gruppo A) al gruppo B) e C), ma che non vi è nessuna ragione che giustifichi un divieto al passaggio dal gruppo B o C a quello A. Si è di fronte, infatti, a un’operazione che fa aumentare il controllo su una determinata arma e, se il proprietario dell’arma è contento, non si vede perché non lo si debba accontentare!
Purtroppo il buonsenso non è stato applicato e, in pratica, è il limite di categoria ad avere la meglio: senza licenza di collezione si possono detenere 3 armi comuni, 6 sportive, illimitate per caccia, 8 antiche. La prima cosa da fare è denunciare entro le 72 ore il ritrovamento all’autorità di ps competente territorialmente (polizia o carabinieri), sottolineando che il ritrovamento è stato effettuato proprio entro le 72 ore precedenti (perché in caso contrario scatta la denuncia per detenzione abusiva di armi).
A quel punto, dando per scontato che la persona sia in possesso di un titolo abilitativo all’acquisto, potrà chiedere che le siano assegnate e denunciarle a suo nome. Se, eseguiti i normali controlli, non risultano rubate o utilizzate per commettere un crimine, l’autorità di ps non può opporsi alla richiesta.
A quel punto, la persona potrà disporne come meglio crede, provando anche a cederle a un’armeria. Le frasi del decreto 2015 n.7 “in caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni” e, poi, “in via transitoria continuano a essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” parlano chiaro.
Inoltre l’articolo 35 del Tulps, per esempio, ha scritto che è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere e ha sempre distinto l’acquirente dal cessionario. Perciò secondo la logica giuridica si deve affermare che nel decreto in esame il legislatore ha voluto vietare da subito la vendita (contratto con cui si scambia un bene con il suo prezzo) e ha concesso due anni di vendita per qualsivoglia tipo di cessione diversa dalla vendita (permuta, donazione, comodato, prestito, eccetera).
La norma è stupida perché il regime transitorio serve principalmente agli armieri i quali hanno operazioni di importazione e vendita in corso, le quali non possono essere bloccate da un giorno all’altro. I privati interessati al regime transitorio sono senz’altro meno. Il ministero l’ha capita e ha detto in una circolare che la regola vale sia per gli armieri che per i privati; quindi che, ai soli fini del decreto 7/2015, non si distingue fra vendita e cessione.
La legge non ha regolato l’eredità di armi, ma solo la loro vendita o cessione. Ciò significa che il trasferimento di armi a seguito di eredità è al di fuori delle previsioni della legge e che le armi vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
In altre parole l’erede ha gli stessi diritti e doveri che esistevano in capo al defunto: egli non riceve le armi, ma ne diviene proprietario in via diretta in quanto subentra nei diritti e nelle situazioni di fatto del defunto. Ciò è sempre stato chiaro nel diritto delle armi che ha riconosciuto agli eredi il diritto di conservare le armi da guerra già possedute dal defunto. La legge non prevede esplicitamente la loro esistenza. È anche opportuno precisare che il “riduttore di calibro” è a tutti gli effetti una cosa differente rispetto a una “conversione di calibro”.
In quest’ultimo caso, in generale si utilizzano solo alcune delle componenti dell’arma originale (tipicamente il telaio), mentre tutte le altre sono diverse (canna, carrello, caricatore). Ne consegue che tali componenti (pensiamo in particolar modo alla canna e al carrello) sono parti d’arma in senso giuridico a tutti gli effetti in quanto suscettibili di impiego autonomo e, di conseguenza, non ci piove che la “conversione di calibro” debba essere denunciata.
Il “riduttore” di calibro è, però, qualcosa di diverso, nel senso che è costituito da un dispositivo che può semplicemente adattare la camera di cartuccia per un altro tipo di bossolo, che mantiene il medesimo calibro, oppure è costituito da un altro dispositivo che si inserisce dentro la canna standard dell’arma per sparare un calibro più piccolo.
Tipici di questo gruppo sono i kit per sparare il calibro 4 mm M20, molto diffusi in Germania per il tiro “da sala”, oppure quei tubi da inserire dentro le canne del calibro 12 per sparare, per esempio, il calibro 28 nello stesso fucile.
A nostro avviso, in tal caso non si può parlare di “canne” vere e proprie in quanto i tubi in questione non possono funzionare “da soli”, ma solo quando inseriti nella canna originale dell’arma.
Di conseguenza, secondo noi i riduttori di calibro sono da considerarsi meri accessori dell’arma e non parti fondamentali in senso giuridico. Il versamento dell’arma all’autorità di ps è l’unico sistema legale per poter cessare di essere proprietari se non si riesce a cederla a terzi.
In sostanza, presentando l’arma alla locale autorità di ps, quest’ultima dovrà redarre un verbale di consegna (che consigliamo di conservare) e a quel punto si potrà depennare legittimamente l’arma dalla denuncia. Sarà l’autorità di ps a curare l’inoltro dell’arma al competente Cerimant che provvederà alla distruzione (solitamente, schiacciamento sotto maglio idraulico o taglio delle componenti mediante cannello ossiacetilenico). Occorre innanzitutto precisare che con licenza di collezione per armi comuni da sparo non si intende dire che tale autorizzazione non consenta l’inserimento di armi sportive. Tale dicitura serve esclusivamente a distinguerla dalla licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare e dalla licenza di collezione per armi da guerra (che dall’entrata in vigore della legge 110/75 viene rilasciata, in pratica, solo per causa di eredità da precedente detentore di analoga autorizzazione).
Il dpr 28 maggio 2001, n. 311 ha modificato l’art. 47 del Tulps specificando che “La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l’interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l’arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all’articolo 38 della Legge”.
Occorre anche ricordare, però, che la circolare 557/PAS.755-10171(3) emanata dal ministero dell’Interno il 13 febbraio 2006 prevede che prima dell’inserimento di ciascuna arma in collezione sia chiesta autorizzazione preventiva alla questura. Ne consegue che, per esempio, trovandosi di passaggio in una determinata armeria e volendo acquistare un’arma, potrebbe essere più comodo denunciarla ex art. 38 Tulps, trasferendola in collezione in un secondo momento anziché lasciarla in armeria e tornare poi a prenderla una volta che si disponga dell’autorizzazione all’inserimento in collezione.
In un caso come nell’altro, la scelta spetta comunque alla presona e non vi sono vincoli di alcun genere in proposito. Per riportare l’arma in Italia occorre una licenza di importazione dagli Usa. Ovviamente occorrerà anche una licenza di esportazione americana, e già qui potrebbero sorgere dei problemi perché gli Stati Uniti hanno adottato bizzarre norme sull’esportazione delle armi e persino delle pistole; quindi potrebbero pretendere che esportazione avvenga a favore di un soggetto già identificato in Italia e già autorizzato ufficialmente a portare armi dagli Usa.
Per ottenere la licenza d’importazione italiana in primo luogo bisogna presentare la domanda al Questore nel luogo di residenza (o di ultima residenza).
Il questore senza dubbio dirà che prima di tutto deve essere autorizzato all’acquisto di armi e che quindi deve prima richiedere il nulla osta; chi abbia svolto il servizio militare da meno di 10 anni non ha bisogno del certificato maneggio armi del Tsn, ma deve dimostrare di essere sano di mente, tramite il consueto doppio controllo consistente nel richiedere il rilascio del certificato anamnestico al medico di base e, con quello, superare la visita medica presso la Asl.
Dopo circa tre mesi il questore rilascia la licenza di importazione. Con essa e con una licenza di esportazione americana si può partire per l’Italia con la pistola nella valigia.
Senz’altro, dati i tempi burocratici e la limitata durata della licenza di importazione, non sarà facile far coincidere i tempi del rientro con i tempi delle autorizzazioni. Una volta arrivato in dogana in Italia bisogna estrarre la pistola nella valigia e consegnarla alla polizia di frontiera perché la pistola deve andare al Banco di prova per essere controllata: se tutto va bene dal Banco di prova manderanno la pistola a casa. Devo dire “se tutto va bene” perché in effetti il Banco non può spedire un’arma a un privato. Dovrebbe spedirla a un armiere che poi la consegna all'interessato oppure l'interessato dovrebbe munirsi di una speciale licenza del prefetto per ricevere l’arma, il che non è sempre semplice da ottenere.
Il cittadino, perciò, oltre a una decina di marche da bollo, si troverà a pagare tutte le spese necessarie per lo sdoganamento e il controllo dell’arma e la sua rispedizione. A questo punto, se il nostro lettore è ancora convinto di dover rientrare in Italia, gli consiglierei di far spedire la sua arma in deposito a un’armeria di San Marino a cui possano essere esportate armi dagli Usa. Quando poi è ritornato in Italia si procura il nulla osta o una licenza di porto d’armi, chiede l’autorizzazione per l’acquisto di un’arma a San Marino, facile da ottenere, e se la va a prendere e torna a casa con la sua pistola. Ma se proprio non ha particolari ragioni personali, gli conviene vendere l’arma e ricomprarsela qui. Tutti gli uffici tendono a ignorare che per la legge la denunzia delle armi o la denunzia delle munizioni sono atti che deve compilare lo stesso cittadino sotto la sua responsabilità, scrivendoci tutto ciò che ritiene utile, e che l’atto deve semplicemente essere fatto pervenire o presentato all’ufficio di ps entro certi termini se si sono acquistate armi nuove.
L’ufficio deve immediatamente rilasciare ricevuta dell’atto che il cittadino ha depositato direttamente presso l’ufficio. Detto più chiaramente: la denunzia consiste nel deposito di un atto in cui sono elencate le armi oppure le munizioni da denunziare.
La legge prevede anche che ogni denunzia debba elencare anche tutte le armi già detenute e denunziate sul territorio italiano.
La denuncia del cittadino non ha nulla a che vedere con la raccolta dati che gli uffici devono fare per alimentare la banca dati del ministero dell’interno. Questa è un’attività da effettuare secondo i tempi burocratici interni e di cui il cittadino si deve disinteressare. Unico suo eventuale dovere è di fornire i dati necessari per compilare le schede della banca dati, ma trattandosi di schede non ufficiali è l’ufficio di ps che dovrebbe renderli pubblici in modo che il cittadino possa far loro la gentilezza (perché un dovere non c’è!) di elencarli in modo chiaro.
Si consideri inoltre che questi moduli predisposti dagli informatici spesso non rispondono alle esigenze del cittadino e della legge. Si prenda a esempio il modulo della polizia di Stato: è configurato come se le munizioni fossero sempre collegate a un’arma; manca lo spazio per denunziare munizioni non collegate a un’arma; viene richiesto di indicare l’ex numero di catalogo ormai abolito; non viene richiesto di indicare il numero di colpi, ora importante; non viene richiesto di indicare la categoria europea; non è prevista la denunzia di parti d’arma; non è prevista la denunzia dei caricatori; non è prevista l’indicazione se si tratta di arma antica o comune, da caccia o sportiva, da fuoco o ad aria compressa (lo spazio c’è, molto ristretto, ma al cittadino devono essere indicate le varie alternative).
Quindi il cittadino non può e non deve servirsi dei moduli della pubblica amministrazione perché molto spesso non corrispondono alle sue necessità e quindi rischia di trovarsi fuorilegge. I burocrati dimenticano che un detentore di armi che ha presentato denuncia alla questura, può essere sottoposto a controllo dai carabinieri o, viceversa, chi l’ha presentata ai carabinieri si può trovare ad essere controllato dalla ps. Per non parlare dei controlli fatti da guardia di finanza o da guardie forestali. E se uno di questi di corpi, che non è in diretto possesso della denunzia, contesta qualche cosa non è possibile raccontare che la denunzia andava bene per la polizia di Stato o per i caricatori.
In secondo luogo il cittadino ha tutto il diritto di mettersi in regola al più presto possibile perché può aver necessità di trasportare l’arma, di usare l’arma, di darla in comodato o cederla, a partire dall’esatto momento in cui ha presentato la denunzia e non può certo aspettare 15 giorni, un mese, fino a quando un impiegato avrà trovato il tempo di inserire la scheda computer.
Il cittadino dovrebbe servirsi dei nuovi mezzi di comunicazione previsti dallo stesso legislatore proprio per semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione.
La denunzia può sempre essere fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta elettronica certificata, allegando fotocopia di un documento di identità e dal momento della spedizione si ha in mano la prova di aver rispettato i termini di legge e di aver denunziato le armi. Anzi, questi mezzi di comunicazione sono essenziali in quei casi in cui gli uffici di ps sono chiusi o hanno orari di apertura incompatibili con le necessità del cittadino.
Per venire al dunque, se non si è convinti che la denunzia compilata sul modulo sia adeguata, suggerisco di inviare comunque per posta o Pec, come già esposto, una lettera del seguente tenore: “a seguito della denunzia già presentata il… Vi invio l’allegata elencazione delle armi e munizioni da me detenute in quanto il modulo per l’inserimento in banca dati non consente di indicare tutti i dati relativi ad esse, cosa che potrebbe creare qualche problema di identificazione, specialmente in caso di furto o di controlli”. Fino al 1° luglio 2011, cioè fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 204/10 quando i caricatori si denunciavano tutti, a prescindere dalla capacità, in nessun caso si denunciavano le lastrine tipo Garand o ’91. Non si capisce, obiettivamente, che cosa sia cambiato in proposito: se le lastrine non si denunciavano allora, non sono da denunciare neanche oggi. Con l’abolizione del Catalogo nazionale è venuta meno la fissazione della Commissione di misurare le canne al millimetro e quindi ora esse possono essere accorciate anche fino a 30 cm di lunghezza (limite minimo oltre il quale diventa arma corta, non più per caccia, né può più essere sportiva). Inoltre, da nessuna parte sta scritto quale sia la lunghezza originaria della canna di un fucile a canna liscia, spesso costruita su misura per l’acquirente. Difficile dire quindi di quanto sia stata accorciata. L’articolo 11, comma 8 della legge n° 110 del 1975 esclude espressamente dal suddetto obbligo di immatricolazione le “armi prodotte o importate anteriormente al 1920”. Il che preclude in radice che le suddette armi possano essere qualificate come clandestine a causa del difetto di punzonatura matricolare, posto che è la normativa stessa ad escludere il suddetto obbligo per tale categoria di armi, di modo che le fattispecie contemplate all’articolo 23 della legge n° 100 del 1975 in materia di armi clandestine possono essere configurate in relazione alla carenza del numero di matricola solo rispetto ad armi prodotte o importate successivamente al 1920.
Inoltre, la sentenza della Cassazione penale, sezione I, 20.04.2015-01.10.2015, n.39.787, in virtù del richiamo a quanto stabilito dall’art. 10, comma 7 della legge n° 110 del 1975 che contempla espressamente le armi ad avancarica – unitamente alle armi fabbricate in epoca anteriore al 1890 – quali armi antiche, è pervenuta alla conclusione che le stesse non sono qualificabili come armi comuni da sparo e, conseguentemente, la loro detenzione in assenza della denuncia all’autorità ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 del Tulps integra la fattispecie di natura contravvenzionale di detenzione abusiva di armi di cui all’art. 697 cp e non già quella di natura delittuosa di cui all’articolo 2 della legge 110 del 1975. Rispetto ai tempi di "vigenza" del Catalogo nazionale non è cambiato assolutamente niente. Un esempio pratico: il revolver Smith & Wesson modello 28 Highway patrolman calibro .357 magnum, con canna di 6 pollici, fu catalogato al numero 348, nel 1979. La qualifica di arma sportiva fu riconosciuta 10 anni dopo, nel 1989 (anche perché prima del 1986 non esisteva proprio il concetto legale di arma sportiva, istituito con legge n. 85). Quindi è evidente che, in 10 anni, possono essere state vendute decine, centinaia di armi di quel modello, che sono state ovviamente denunciate come armi comuni da sparo. E che, tuttora, possono essere ancora in denuncia come armi comuni da sparo, perché il proprietario non si è avveduto dell’avvenuta classificazione.
Che cosa succede, nella pratica? Niente! Nessun ufficio di ps si mette a fare il controllo incrociato con le armi, per “monitorare” se siano tuttora comuni o se siano sportive. Tuttavia, con il riconoscimento della qualifica di arma sportiva, “tutti” gli Smith & Wesson modello 28 con canna di 6 pollici presenti in Italia sono diventati sportivi. Quindi è chiaro che, nel caso di un passaggio di proprietà, diventa difficile far finta di niente (anche se può succedere).
Con le classificazioni del Banco, non c’è differenza: il Bnp procede innanzi tutto alla classificazione dell’arma come comune da sparo e successivamente pubblica i sotto-codici delle versioni sportive del modello “di base”.
In parole povere: l’acquirente, a nostro avviso, non è tenuto a tenere d’occhio il Banco di prova da qui a cinquant’anni, guardando tutte le settimane se la sua arma è rimasta comune o a qualcuno è venuto in mente di dichiararla sportiva. Quindi, può benissimo capitare che un’arma acquistata a suo tempo come comune, sia diventata sportiva all’insaputa del proprietario. È chiaro che, in tal caso, se il proprietario diventa consapevole di quanto è accaduto, in teoria dovrebbe procedere autonomamente alla variazione sulla denuncia. Potrebbe, però, semplicemente non saperlo e continuare a tenerla tra le armi comuni o le armi da caccia.
Eventualmente, potrebbe venir fuori la questione all’atto di un eventuale cambio di proprietà, ma in tal caso sarà cura del nuovo acquirente sapere come è qualificata l’arma che sta acquistando. L’allegato A del regolamento di esecuzione al Tulps, nella sua formulazione originale, ricomprende nella V categoria, gruppo A (munizioni di sicurezza e giocattoli pirici) i “bossoli innescati di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido” e “bossoli innescati metallici per fucile o per artiglieria”, nonché “capsule metalliche per armi da caccia, da tiro e da guerra”. Nello stesso gruppo A risiedono le “cartucce cariche per fucili, in numero superiore alle 1.500 cartucce” nonché “cartucce cariche per pistole, revolver, Flobert e simili in numero illimitato”. Ma è un dato di fatto che per inneschi e bossoli innescati non è mai stata chiesta la denuncia ex art. 38 Tulps, senza contare il fatto che le modifiche agli allegati A e B del regolamento di esecuzione al Tulps, introdotte con il dm 23 settembre 1999, parlando della minuta vendita avevano stabilito che “Non rientrando fra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli, inneschi e bossoli innescati”. Ciò in relazione al fatto che il quantitativo di prodotto esplodente contenuto nell’innesco è minimo.
Per quanto riguarda la minuta vendita, le cose sono state ulteriormente modificate dal dm 9 agosto 2011, che ha inteso ricomprendere nuovamente gli inneschi tra i prodotti esplodenti, però all’atto pratico ha solo disposto il limite di detenzione di 25 mila inneschi e 50 mila bossoli innescati nei locali aperti al pubblico, senza per questo introdurre limiti o adempimenti da parte dei privati acquirenti.
Di conseguenza, a nostro avviso, oggi come allora, le cose non sono cambiate: le cartucce si denunciano, gli inneschi e i bossoli innescati invece no. La norma di riferimento è l’articolo 26 della legge 110/75, che stabilisce: è soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia”. Dalla lettura letterale dell’articolo di legge si deduce che per esentare il possessore dall’obbligo di denuncia non è necessario che le munizioni siano effettivamente destinate all’attività venatoria, bensì è sufficiente che siano “a pallini per fucile da caccia”. Quindi, visto che il calibro 12 è un calibro “per fucile a caccia” e visto che l’ordinamento giuridico italiano non differenzia in alcun modo i pallini dai pallettoni, risulta evidente che le munizioni spezzate less than lethal per la difesa personale sono esenti dall’obbligo di denuncia se, sommandole alle cartucce normali con pallini di piombo, non superano le mille cartucce (ovviamente resta vigente il limite complessivo di 1.500 cartucce per fucile da caccia tra palla e pallini). È senz’altro obbligatorio, invece, denunciare le cartucce less than lethal caricate con palla singola, in quanto in tal caso non si può ovviamente parlare di “pallini”.