La direttiva 2017/853 ha rimescolato le categorie europee delle armi da fuoco. Ecco l’elenco aggiornato
La direttiva europea 2017/853, recepita in Italia con il decreto legislativo 104 del 2018, ha modificato le categorie europee delle armi da fuoco, che erano state originariamente stabilite nell’allegato I della direttiva 91/477. Anche se il decreto legislativo di recepimento non menziona esplicitamente tutte le armi delle differenti categorie europee, l’esplicito rinvio alle categorie A6, A7, A8 e B9 conferma che anche in Italia si debba considerare vigente la classificazione europea entrata in vigore il 13 giugno 2017. L’allegato I della direttiva 91/477 prevedeva quattro categorie, dalla “A” alla “D”, con la direttiva 2017/853 è stata soppressa la categoria “D”, quella delle armi di libera vendita, facendo confluire le relative armi nelle altre tre categorie restanti. Ecco l’elenco aggiornato delle categorie:
Categoria A
1.Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2.Armi da fuoco automatiche
3.Armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4.Munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5.Munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio per le persone abilitate a usare tali armi
6.Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis
7.Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
- Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
- Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
- Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito
- Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
- Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
- Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
8.Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
9.Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
Categoria B
1.Armi da fuoco corte a ripetizione
2.Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3.Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4.Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale
5.Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a)
6.Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi
7.Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
8.Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
9.Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 e 8.
Categoria C
1.Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7
2.Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3.Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B
4.Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
5.Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
6.Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2403.
7.Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018