Alcuni ufficiali sanitari hanno preso l’abitudine di rilasciare certificati medici di idoneità per il porto d’armi con “scadenza” di uno o due anni. È bene sapere che…
Di tanto in tanto capita che al cittadino che affronta la procedura per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, il medico certificatore (della Asl o medico militare o della polizia di Stato) rilasci un certificato nel quale l’idoneità psicofisica è “limitata” nel periodo temporale, indicando che il soggetto deve essere “rivedibile” magari dopo un anno o dopo due anni. Il problema si verifica periodicamente, quindi è opportuno che gli appassionati siano consapevoli di cosa rappresenti questa situazione.
Bisogna innanzi tutto ricordare che la normativa sui requisiti psicofisici per il rilascio e il rinnovo dei porti d’arma è regolata dal decreto del ministero della sanità 28 aprile 1998, nel quale non è previsto che l’idoneità psicofisica possa avere limitazioni temporali. Quindi, o il soggetto richiedente è idoneo, o non lo è.
Allo stesso modo, la normativa prevista dal Tulps e dal relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all’articolo 9 Tulps, consente all’autorità di pubblica sicurezza di imporre al titolare di un porto d’armi determinate restrizioni o prescrizioni (esempio tipico, l’obbligo di indossare le lenti correttive della vista durante l’esercizio dello sport del Tiro a volo), ma tra queste facoltà non è prevista quella di concedere una licenza di porto d’armi con durata inferiore a quella prevista dalla legge, che è di 5 anni per il porto di fucile per caccia e Tiro a volo, un anno per il porto di pistola o fucile per difesa personale, due anni per il porto di pistola o fucile per difesa personale per le guardie giurate.
Queste peculiarità sono state peraltro ribadite dallo stesso ministero dell’Interno con la circolare 557/PAS/U/015884/10100.A(1) del 19 novembre 2019 (che trovate in allegato in fondo all’articolo), nella quale si fa riferimento anche a una recente sentenza del Consiglio di Stato proprio sulla specifica materia, che giunge alle identiche conclusioni.
La conclusione è che il certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio o il rinnovo del Porto d’armi non può essere sottoposto a limitazione temporale di validità. Se ciò si verifica, comunque la questura non può utilizzare tale certificato per rilasciare un porto d’armi che, in ogni caso, non potrà avere durata inferiore a quella stabilita dalla legge. Di conseguenza la prassi dei medici certificatori di rilasciare siffatti certificati “condizionati” è del tutto illegittima. Se il medico ha dubbi che la situazione di salute del richiedente consenta al medesimo di mantenere l’idoneità psicofisica per l’intera validità del porto d’armi, dovrà rilasciare una dichiarazione di non idoneità, sulla quale ovviamente al cittadino spetterà la possibilità di proporre ricorso alla commissione medica, come previsto dallo stesso decreto 28 aprile 1998.