Dopo sole 24 ore, sulla questione dei caricatori per le demilitarizzate sportive, il Banco di prova fa dietro front! Citando fonti normative… che non esistono
Sembrava troppo bello per essere vero: e infatti, dopo sole 24 ore, il banco di prova è tornato sui propri passi, negando che le armi demilitarizzate, classificate sportive, possano montare caricatori di capacità superiore a 5 colpi, contraddicendo così quanto esplicitato dal decreto legislativo 121 del 2013. Ma c’è di più: la motivazione sottesa a questa contro-decisione, si basa infatti… su una cosa che non esiste! L’appassionato che ha richiesto la variazione del numero di colpi nella scheda 15_00039ds2, e al quale era stata ieri concessa, oggi si è sentito rispondere dal Banco di prova (per iscritto) che “il numero di colpi è stato riportato a 5, come prescritto dalla circolare ministeriale sulle armi demilitarizzate che devono avere per costruzione un caricatore da cinque colpi, senza distinguo tra armi comuni e armi sportive”.
L’affermazione del Banco di prova è assolutamente falsa, per due ragioni: innanzi tutto perché la circolare NON fa menzione alcuna di obbligo a 5 colpi, limitandosi solo a dire (come abbiamo affermato ieri) che “Il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti”. Se avete dubbi sul fatto che quanto abbiamo citato sia veritiero, potete controllare da voi… direttamente sul sito Internet del Banco di prova!
È quantomeno singolare, quindi, che il Banco di prova stesso neanche conosca i contenuti della circolare del 2002 che il Banco stesso pubblica sul proprio sito! Ma in ogni caso, anche se la circolare effettivamente prescrivesse un limite di 5 colpi per le armi demilitarizzate, c’è il fatto che si tratta, appunto di una circolare, cioè di una fonte di rango secondario del diritto, assolutamente sottordinata agli atti aventi forza di legge (quale è un decreto legislativo) e, quindi, che in alcun modo quanto c’è scritto su una circolare può prevalere su quanto afferma il decreto legislativo 121 del 2013: “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.
Per parte nostra, forti di quanto la legge A CHIARE LETTERE afferma, continuiamo ad affermare che un’arma demilitarizzata sportiva può legittimamente utilizzare caricatori di capacità superiore a 5 colpi (denunciandoli, s’intende). Riteniamo gravissimo che il Banco di prova abbia deciso di ritornare sui propri passi, argomentando la decisione con affermazioni destituite di ogni fondamento, e auspichiamo che il direttore Antonio Girlando possa trovare il momento di svolgere una ulteriore, pacata riflessione sull’argomento, prima che venga chiamato a rendere conto di affermazioni contra legem.