In una nota inviata dalla Federcaccia e alla polizia provinciale, la giunta della Lombarda chiarisce il regime sanzionatorio nel caso di violazione del divieto del piombo nelle munizioni nella caccia di selezione agli ungulati nelle Zps e Zsc, e in generale nella caccia nelle zone zone umide e nel raggio di 100 metri da esse ricadenti nel buffer di mille metri da Sic e Zps. Si evidenzia, innanzitutto, che la riconducibilità alla sanzione penale delle condotte concrete è rimessa, in ogni caso, alle valutazioni degli organi di Polizia e al successivo giudizio dell’Autorità giudiziaria. Si forniscono, tuttavia, i seguenti elementi di chiarimento: la sanzione penale di una condotta vietata deve discendere da una disposizione statale determinata e tassativa. A oggi non vi è norma, nella legislazione venatoria, che faccia conseguire, in modo espresso e tipizzato, alla condotta di uso di munizioni contenenti piombo, sanzioni di tipo penale. Nell’ipotesi di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide, è incontestabile l’applicabilità delle sanzioni amministrative individuate dal legislatore statale all’art. 31 comma 1 bis della L. 157/92”.