La Presidenza del Consiglio ha emanato il regolamento di attuazione 10 ottobre 2012 n. 214 (G.U. 10 dicembre 2012 n. 287) contenente l’elenco dei nuovi termini fissati per l’evasione di domande in materia di armi ed esplosivi da parte del Ministero dell’Interno. In pratica, la maggior parte dei termini per l’evasione delle pratiche sono stati uniformati a 90 giorni, salve alcune eccezioni come il trasferimento intracomunitario di esplosivi per uso civile (30 giorni), il transito di materiali d’armamento (30 giorni) e così via. Visto che viviamo in tempi telematici e di informatizzazione, i tempi di evasione delle pratiche appaiono essere stati stabiliti con una notevole dose di “generosità” nei confronti della pubblica amministrazione e, tra l’altro, dall’elenco spicca l’assenza del termine per la procedura di concessione del Porto di pistola per difesa personale. Per consultare l’elenco, commentato dal giudice Edoardo Mori, CLICCA QUI.
I nuovi termini per l’evasione delle pratiche armiere
La Presidenza del Consiglio ha emanato il regolamento di attuazione 10 ottobre 2012 n. 214 (G.U. 10 dicembre 2012 n. 287) contenente l’elenco dei nuovi termini fissati per l’evasione di domande in materia di armi ed esplosivi da parte del Ministero dell’Interno