Tra circolari, contro-circolari, pareri del Consiglio di Stato e dei Tar, il ministero ha emanato una ulteriore circolare sulla questione ormai annosa dei precedenti ostativi al rilascio o rinnovo di un porto d'armi. La quale dice che…
Il ministero dell’Interno ha deciso di “animare” la fine delle ferie degli appassionati d’armi con una circolare, l’ennesima, volta a districare il caos interpretativo sulla questione dei precedenti ostativi al rilascio o al rinnovo di licenze in materia di armi.
La circolare è la 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017 e ripercorre in pratica l’excursus burocratico-giudiziario (in seno al Consiglio di Stato) sull’interpretazione da dare agli articoli 11 e 43 del Tulps e, in particolare, sul fatto che un soggetto condannato per uno dei reati contemplati dai suddetti articoli possa, magari decenni dopo (quindi quando è intervenuta riabilitazione), ottenere il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi. La novità principale rispetto alle ormai numerose circolari già emanate negli ultimi anni dal ministero a questo proposito, è che finalmente si riconosce che una condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 43 Tulps, che però abbia comportato la sola pena pecuniaria al posto della pena detentiva, non può comportare l’automatismo nel diniego del rilascio o rinnovo del Porto d’armi. Secondo il ministero, invece, per i soggetti condannati per i reati previsti dall’articolo 43 Tulps, a pena detentiva, sono automaticamente esclusi dal rilascio o rinnovo del porto d’armi. Chi invece fosse stato condannato (anche a pena detentiva) per uno dei reati previsti dall’articolo 11, se è intervenuta riabilitazione potrà anche ottenere un porto d’armi, valendo la condanna del remoto passato solo “ai fini di una valutazione del profilo di affidabilità dell’interessato, secondo un giudizio discrezionale dell’autorità”. La circolare stabilisce inoltre che anche chi sia stato oggetto di sentenze di riabilitazione con l’applicazione di misure di prevenzione personale, potrà tornare a ottenere autorizzazioni in materia di armi, ma l’autorità “potrà comunque tenere conto, alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria, della preesistente applicazione della misura di prevenzione giudiziaria, al fine di verificare se ricorrono le altre situazioni di cui all’art. 43, secondo comma, Tulps che impediscono la concessione dei titoli in argomento”. In altre parole, le misure di prevenzione giudiziaria possono essere valutate discrezionalmente come mancata prova della buona condotta o dell’affidamento di non abusare delle armi.