Il Tar sospende il divieto per i collari elettrici

Il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza emessa il 5 luglio 2005 dal ministero della Salute, con la quale era stato proibito l’utilizzo (ma non la vendita e la detenzione) dei collari elettrici per i cani. La materia sarà discussa nel merito il 12 aprile 2006. REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA QUATERRegistro Ordinanze:/ Registro Generale: 9985/2005 … Il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza emessa il 5 luglio 2005 dal ministero della Salute, con la quale era stato proibito l’utilizzo (ma non la vendita e la detenzione) dei collari elettrici per i cani. La materia sarà discussa nel merito il 12 aprile 2006. [

] REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA QUATER Registro Ordinanze:/ Registro Generale: 9985/2005 nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA SANDULLI Cons. , relatore CARLO TAGLIENTI Cons. ha pronunciato la seguente ORDINANZA n. 200600750 nella Camera di Consiglio del 1 Febbraio 2006 Visto il ricorso 9985/2005 proposto da: SOC CANICOM SRL SOC INNOTEK SRL rappresentato e difeso da: RIGHI AVV. ROBERTO con domicilio eletto in ROMA VIA CARDUCCI, 4 presso RIGHI AVV. ROBERTO ControMINISTERO DELLA SALUTE rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sedeREGIONE LAZIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA – ENCI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, – dell’ordinanza del 5 luglio 2005 recante il divieto dell’uso del collare elettrico o di altro analogo strumento sui cani; – di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA SALUTE Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Nominato relatore il Consigliere Linda Sandulli e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale; Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto il provvedimento impugnato, ad una sommaria delibazione quale è quella consentita nella fase cautelare, sembra assistito dal prescritto fumus boni juris in relazione al dedotto difetto di istruttoria ed in relazione all’omessa indicazione dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall’art.117 del D.Lgs. 112/1998, richiamati nell’atto impugnato a giustificazione del potere esercitato; Ravvisata la sussistenza del danno grave richiesto per la concessione della tutela cautelare; Considerato che la questione merita, in ogni caso, una pronta definizione della questione nel merito la cui trattazione viene stabilita, fin d’ora, nell’ udienza del 12 aprile 2006. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare e fissa l’udienza del 12 aprile 2006 per la trattazione della questione nel merito. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006. Mario Di Giuseppe Presidente Linda Sandulli Consigliere, relatore