In Liguria, il Tar ha finalmente sciolto il nodo del calendario venatorio, con però alcuni limiti per il fagiano (la cui caccia chiuderà il 30 novembre) ma, soprattutto, per gli ungulati: considerando, infatti, non adeguatamente motivata la decisione della giunta regionale di non limitare la caccia agli ungulati alle sole munizioni senza piombo, il Tar ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste. Quindi, in tutta la regione sarà obbligatorio cacciare gli ungulati di qualsiasi specie con sole munizioni prive di piombo, considerate atossiche. La decisione non è inedita, visto che negli ultimi anni si è già manifestata in altre regioni d'Italia, e avrà ovviamente negative ripercussioni sull'economia delle armerie, già duramente provate dalla crisi, visto che gli assortimenti di cartucce in vista della stagione di caccia sono già stati acquistati e il 90 per cento di essi è costituito da munizioni a palla convenzionali. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda la canna liscia, le munizioni a palla asciutta prive di piombo sono al momento decisamente poche.
Imperia non ci sta
La provincia di Imperia ha espresso la propria contrarietà alla sentenza del Tar, annunciando ricorso: "Tutti gli sforzi effettuati sino ad ora dall’Amministrazione di concerto con il mondo venatorio e agricolo volti al riequilibrio territoriale degli ungulati e, quindi, alla limitazione dei danni da questi arrecati quali contributi per la prevenzione, realizzazione di progetti mirati a mappare le zone maggiormente interessate dai danni e la loro eventuale coincidenza con i territori riservati alle rispettive squadre di caccia al cinghiale, non ultimo l’enorme lavoro in via di esecuzione mirato ad accertare l’indice di pressione venatoria da parte delle summenzionate squadre, rischiano di essere, di fatto, vanificati da un provvedimento che, anche per la sua natura cautelare, e quindi, di mero “primo esame”, risulta in parte inadeguato ed in parte illegittimo. In effetti se da un lato il medesimo provvedimento non solo non tiene conto dei plurimi ed essenziali interessi pubblici rappresentati dal mondo venatorio ed agricolo oltre che quelli di natura economica legati agli operatori del settore, e neanche delle indicazioni dell’Ispra in ordine al divieto di utilizzo di munizioni a piombo per le quali, in ogni caso, prevede comunque un periodo di transizione per la loro sostituzione, dall’altro appare illegittimo nella parte in cui di fatto va a sospendere l’efficacia di una parte del calendario regionale che in realtà non esiste. Anche per questa ragione l’Amministrazione provinciale di Imperia si riserva l’eventuale impugnazione in via cautelare avanti il Consiglio di Stato anche in via adesiva a quello che, si auspica, presenterà la Regione Liguria. Non si condivide pertanto il contenuto dell’ordinanza in punto né quello del successivo comunicato regionale che intervengono con tempistiche e modalità tali da non consentire né l’approvvigionamento delle munizioni alternative né dei pericoli connessi all’utilizzo di nuove e sconosciute munizioni da parte di ogni singolo cacciatore per ogni singola arma. Se a ciò si aggiunge che, in ogni caso, v’è riserva di legge in ordine alle materie legate alle armi, munizioni ed esplosivi, va da sé che detto summenzionato provvedimento appare ancor più assunto con termini e modalità inadeguate".
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