Si torna a parlare di affido dell’arma a un soggetto sprovvisto di porto d’armi. Questa volta è la Cassazione a pronunciarsi, precisando che…
Con sentenza n. 4.824 del 19 dicembre 2018, la Cassazione penale, sezione I, si è intrattenuta sui presupposti che, nell’affidamento temporaneo di un’arma a un soggetto terzo privo di porto d’armi, integrano il reato di porto abusivo d’arma. Il soggetto ricevente l’arma è stato in effetti condannato e, tra le motivazioni addotte dalla Cassazione, si legge che “Ciò, effettivamente, attribuisce al fatto – come si è ritenuto in sede di merito – caratteri di illiceità del porto, atteso che non si è trattato di una semplice “esibizione” dell’arma ma di un – sia pur temporaneo – impossessamento da parte del soggetto sprovvisto di abilitazione. A nulla rileva, sul punto, la compresenza del soggetto “titolato”, ribadita nel ricorso, posto che la durata apprezzabile del “rapporto diretto” tra il soggetto “non titolato” e l’arma determina la fuoriuscita di questa dalla sfera di controllo del legittimo detentore e – specularmente – l’ingresso nel dominio volontaristico della persona sprovvista di titolo, il che è aspetto sufficiente a concretizzare (proprio per l’assenza di una reale volontà di cessione definitiva) l’illegittimità del porto”.
Tale sentenza potrebbe sembrare in contrasto con quella del Tar dell’Emilia Romagna pubblicata pochi giorni fa, relativamente alla possibilità per un soggetto sprovvisto di porto d’armi di esercitarsi nel Tiro a volo con un’arma assegnatagli da terzi, ma in realtà torna anche in questo caso ad assumere una centralità per la valutazione della condotta quel “controllo” da parte del legittimo detentore che, per l’appunto, si sostanzia nell’attività sportiva del Tiro a volo quando un soggetto (per esempio minorenne) si esercita al tiro sotto la diretta influenza del proprio istruttore.
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