Con sentenza n. 5943 del 13 febbraio 2023 (udienza del 5 dicembre 2022), la sezione I penale della corte di Cassazione è tornata a occuparsi della questione delle armi ereditate: più nello specifico, di quale sia la sanzione prevista dall’ordinamento giuridico nel caso in cui l’erede ometta di denunciare a proprio nome le armi che ha avuto per successione mortis causa e che erano state regolarmente denunciate dal defunto.
Nello specifico, la corte d’appello aveva condannato l’imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a un mese e 15 giorni di arresto per la detenzione senza denuncia di tre fucili che l’imputato aveva ereditato dal padre, ritenendo applicabile la fattispecie prevista dall’articolo 697 del codice penale. Ha presentato ricorso in Cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, perché la fattispecie violata dall’imputato non era quella prevista dall’articolo 697 del codice penale bensì quella, più grave, prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 7 della legge n. 895 del 1967.
La corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che “In ordine alla qualificazione giuridica del fatto concernente la detenzione di armi comuni da sparo, va rilevato che trattasi di fatto lecito sottoposto unicamente all’obbligo, previsto dall’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di darne previa comunicazione (denuncia) all’ufficio di pubblica sicurezza del luogo dove si trova l’arma. La inottemperanza al menzionato obbligo di denuncia era sanzionata dall’art. 697 cod. pen. sino all’entrata in vigore della legge n. 497/1974 che, modificando l’art. 7 legge n. 895/1967, ha introdotto una autonoma fattispecie delittuosa tramite il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della menzionata legge n. 895/1967.
Con riguardo alla successione della detenzione di armi comuni da sparo, l’obbligo di denuncia incombe sul nuovo detentore, a prescindere dal titolo dell’acquisto, sia esso un negozio di compravendita ovvero atto di donazione o, infine, successione ereditaria.
Ogni soggetto, dunque, che abbia acquisito la consapevole detenzione di un’arma comune da sparo è tenuto – a prescindere dal fatto che il precedente detentore ne avesse fatto, o meno, regolare denuncia – a farne denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza, obbligo sanzionato penalmente dagli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263776; Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, BUGGIANI, Rv. 278899). La sentenza impugnata ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 697 cod. pen. sul rilievo della concorrenza in capo all’imputato vuoi della posizione di soggetto titolare della licenza al porto d’armi per uso caccia vuoi dell’acquisto della detenzione per successione ereditaria da soggetto che aveva legalmente detenuto (avendone fatto denuncia) i fucili.
In particolare, il secondo giudice ha ritenuto che fosse integrata la “contravvenzione di omessa denuncia delle armi ricevute in eredità… di omessa denuncia del trasferimento a suo nome” (pagine 3 e 4). Il Collegio ritiene che vada confermato l’orientamento secondo il quale l’obbligo della denuncia di cui all’art. 38 Tulps incombe a chiunque detiene armi comuni da sparo, a prescindere dal titolo di acquisto della proprietà e dal fatto che il dante causa avesse, o meno, denunciato la detenzione delle armi de quibus.
L’obbligo della denuncia di detenzione di armi comuni da sparo è funzionale, infatti, sia all’esigenza di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di conoscere la qualità e la quantità delle armi che si trovano in un determinato territorio sia a quella di poter individuare immediatamente i soggetti detentori di armi, cui eventualmente impartire l’ordine di consegna immediata per ragioni di ordine pubblico.
Dunque, chi riceve la detenzione di un’arma è tenuto a farne immediata denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza, a prescindere dal fatto che il precedente detentore ne avesse, o meno, fatto regolare denuncia. Con riguardo alla posizione del soggetto titolare di licenza di porto d’armi ad uso caccia, si deve rilevare che la licenza di porto d’armi assolve, evidentemente, a finalità diverse da quelle cui è funzionale la denuncia di detenzione delle medesime armi e, d’altra parte, è espressamente previsto – dall’art. 57 regio decreto n. 635/1940 – che “Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia” di cui all’art. 38 Tulps. Invero, il caso di trasferimento della detenzione di un’arma da un soggetto ad altro soggetto non è assimilabile al trasferimento dell’arma da un luogo ad un altro, che comporta, ai sensi dell’art. 58 regio decreto n. 635/1940, l’obbligo di ripetere la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza competente sul luogo dove le armi sono state trasferite.
Infatti, l’ordinamento non ha interesse solo a conoscere il luogo dove si trovano le armi, ma anche quello di sapere chi sia detentore di un’arma, essendo riconosciuto, ai sensi degli artt. 39 e 40 Tulps, al Prefetto il potere, nella ricorrenza di determinate condizioni, di vietare la detenzione ovvero di ordinare la consegna di armi”.