Con circolare n. 557/PAS/U/006672/12982.D(11) del 10 maggio, il ministero dell’Interno fornisce a questure e prefetture una indicazione esplicita in merito alla durata massima di validità delle autorizzazioni di polizia scadute durante la pandemia e prorogate per effetto dello stato di emergenza.
Il ministero ribadisce che, essendo lo stato di emergenza Covid 19 scaduto il 31 marzo 2022, tutte le autorizzazioni di polizia scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, prorogate per effetto dello stato stesso di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi, quindi fino alla data del 29 giugno 2022. “gli effetti della proroga di validità”, si legge nella circolare, “sono stati estesi anche agli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, non siano stati ancora rinnovati”.
“In definitiva, preso atto che, in relazione all’attuale situazione epidemiologica, il governo ha ritenuto di non dover disporre una ulteriore prosecuzione dello stato di emergenza, cessato il 31 marzo u.s., si rappresenta che, dalla data del 30 giugno p.v., i titoli di polizia andranno rinnovati”.