La definizione di “arma lunga” e “arma corta” si rinviene nella direttiva Cee 91/477 che nell’allegato I, punto IV, lettera A, definisce arma corta “qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”. L’arma lunga è, invece, definita come “qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”. Ecco perché, per esempio, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha catalogato come pistola la Olympic arms Stubby (la cui lunghezza totale è di 533,4 mm, con una canna di 220 mm), mentre ha catalogato come carabina la sorella Olympic arms K3B (lunghezza totale 780 mm, canna lunga 410 mm). Per inciso, la legge italiana (sia in generale, sia per quanto riguarda la materia venatoria) non impone alcuna lunghezza minima di canna ai fucili da caccia, quindi qualsiasi fucile con canna più lunga di 300 mm (purché prodotto di serie da qualche azienda e non frutto di “tagli” artigianali) può essere utilizzato a caccia.
La differenza tra arma lunga e arma corta
Esiste una definizione ufficiale di “arma lunga” e “arma corta”? Sì, ci ha pensato la direttiva europea