Dopo il nostro articolo del 10 luglio, l’ufficio stampa della polizia di Stato ci comunica un’ulteriore precisazione. Contrariamente a quanto avevamo scritto, l’adempimento dell’avviso di trasporto delle armi detenute in collezione graverebbe anche sul soggetto titolare di licenza di porto d’armi
Non immaginate la sorpresa di ricevere, ieri 31 luglio alle 18, un comunicato dall’ufficio stampa della polizia di Stato. Ci dice che in un articolo del sito, pubblicato il 10 luglio scorso, abbiamo interpretato erroneamente la “circolare sull’uso in poligono delle armi in collezione” del 2 luglio 2020. Noi avevamo scritto che “chi voglia portare in poligono le armi in collezione, essendo in possesso di un porto d’armi in corso di validità”. La circolare infatti chiarisce che chi ha un porto d’armi valido non è tenuto a presentare l’avviso di trasporto, “in quanto la licenza posseduta lo abilita ex se al trasporto delle armi, senza necessità di ulteriori formalità”. La cosa può indubbiamente apparire abbastanza scontata, se non fosse che nella circolare esplicativa pubblicata pochi giorni dopo l’emanazione del decreto legislativo 104 del 2018 il ministero aveva affermato (illegittimamente, a nostro avviso) esattamente l’opposto, cioè che anche coloro i quali fossero in possesso di un porto d’armi fossero tenuti a presentare l’avviso di trasporto, nel momento in cui avessero voluto trasportare al poligono le armi in collezione”. Ora, il 31 luglio, la polizia ci comunica che invece era proprio così: “L’adempimento dell’avviso di trasporto delle armi detenute in collezione, però, grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d’armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all’intervallo tra una prova e l’altra. Qualora invece il titolare di porto d’armi debba trasportare armi comuni da sparo (non detenute in collezione) non dovrà presentare alcun avviso, essendo implicita la possibilità di poter trasportare con se l’arma fino ad un limite di 6 pezzi”. Insomma, benché noi e anche la dottrina di Mori, avessimo interpretato in un modo, avevamo sbagliato. Vige, invece, l’interpretazione più vessatoria, anche se assolutamente immotivata in senso tecnico.
Nel comunicato la polizia di Stato ribadisce poi gli altri aspetti segnalati dalle circolare e da noi evidenziati. Che l’utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l’avviso di trasporto alla questura di partenza: quest’ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla questura di destinazione e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.
E affronta poi la questione della carta europea: “Qualora i titolari residenti in altro Stato dell’Ue, interessati all’esercizio di attività sportiva, intendano trasportare o trasferire le armi sul territorio nazionale, dovranno munirsi di una valida dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo o da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al Coni”.
In allegato la circolare-557.pas.u.008479.10100(1) del 31 luglio 2020 che riporta ulteriori chiarimenti sul trasporto di armi comuni da sparo, il comunicato stampa relativo e la circolare del 2 luglio 2020.