Con decreto 13 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio scorso, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, in particolare (ma non solo) per il contrasto al pericolo della peste suina del cinghiale.
All’interno dell’allegato, si evidenziano alcuni contenuti decisamente innovativi in merito alle caratteristiche previste per le armi che, in combinazione con gli altri metodi previsti, possono essere utilizzate per il contenimento delle specie in sovrannumero.
Per l’attuazione del controllo, nel decreto si specifica che, oltre agli operatori degli enti pubblici, potranno anche essere utilizzati cacciatori e proprietari di fondi, purché formati mediante appositi corsi i cui programmi siano conformi alle disposizioni dell’Ispra.
Il presupposto che sembra aver ispirato la stesura del documento, e i cui concetti vengono ripetuti più volte nel decreto, è quello di ottenere la riduzione delle specie in sovrannumero con un basso impatto per le specie non target e per gli habitat.
In particolare per quanto riguarda il contrasto alla diffusione della peste suina e per l’attuazione dei relativi piani regionali di abbattimento, nel decreto si fa (per la prima volta) esplicito riferimento, tra gli strumenti utilizzabili, ad “abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi, mediante armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l’attenuazione del rumore, a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser o con l’ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari).
Anche per gli abbattimenti da appostamenti fissi o temporanei, nel documento si torna a parlare di “strumenti per l’attenuazione del rumore”.
Per la prima volta, da parte di un ministero, c’è quindi apparentemente una apertura nei confronti dell’impiego dei moderatori di suono in Italia, seppur nello specifico ambito del contenimento faunistico. Questo potrebbe portare il nostro Paese un po’ più vicino alla maggioranza dei Paesi europei, nei quali l’impiego dei moderatori nell’attività venatoria è una realtà ormai da anni, e persino in Paesi particolarmente “proibizionisti” in fatto di armi, come la Gran Bretagna.
Tutto ciò, tuttavia, si scontra con l’attuale impostazione della normativa italiana in materia, che è contenuta nell’articolo 2 della legge 110/75, il quale specifica che “non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita… (omissis)… di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo”.
È quindi possibile ritenere che vi sia la previsione di una modifica della legge 110/75 intesa a fornire una deroga al divieto di vendita dei moderatori di suono per lo specifico ambito del controllo faunistico? È presto per dirlo, possiamo però anticiparvi che terremo gli occhi e le orecchie ben aperti…