La legge italiana concede la facoltà di concedere in comodato le proprie armi e, addirittura, di concederle in locazione (quindi dietro compenso, laddove il comodato è per sua stessa natura gratuito). A stabilirlo è l’articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il quale nell’attuale formulazione recita: “Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.
È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale”.
Da quanto esposto risulta quindi pacifico che sia possibile concedere in comodato un’arma. Ma quale tipo di arma, esattamente? Ed è proprio qui che il meccanismo rischia di “incepparsi”, in virtù di una formulazione della legge 110/75 che può prestarsi a una interpretazione equivoca. Molti, in effetti, ritengono che la locuzione “di armi destinate ad uso sportivo o di caccia” voglia indicare, nello specifico, che le uniche armi che sia possibile dare in comodato siano quelle da caccia oppure classificate sportive. A questo proposito è opportuno tuttavia sottolineare che la norma, in realtà, non afferma questo ed è possibile dirlo con sicurezza se ci si sofferma solo per un attimo a valutare il fatto che, quando la legge 110/75 è stata promulgata, la categoria delle armi sportive non esisteva neanche, visto che è stata creata oltre un decennio più tardi con legge n. 85/86.
In realtà, quindi, tutte le tipologie di armi detenibili in Italia possono essere date in comodato: comuni da sparo, sportive, caccia e anche antiche, purché la loro destinazione d’uso sia quella del tiro sportivo o della caccia e non, per esempio, quella del porto per difesa personale.
Quali formalità bisogna assolvere per dare in comodato un’arma? La dottrina e la giurisprudenza del diritto civile evidenziano che il comodato si costituisce validamente anche senza necessità di una forma scritta. Tuttavia, trattandosi di armi, è opportuno redigere una scrittura privata tra le parti, concettualmente simile a quella che si compila per la cessione, con i dati dell’arma e dei Porto d’armi del comodante e del comodatario. Questo serve per attribuire una data certa all’inizio del comodato, in quanto se il comodato si esaurisce entro le 72 ore, non sono necessari particolari adempimenti, mentre se il comodato si protrae per un tempo più lungo è necessario per il comodatario effettuare la denuncia dell’arma ex art. 38 Tulps.