Luca Saetti – e-mail
Nel regolamento di attuazione 10 ottobre 2012 n. 214 emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 20012, sono esplicitate le durate massime dei vari procedimenti amministrativi riguardanti le armi e i prodotti esplodenti e in tale documento è specificato che la durata del procedimento amministrativo per il porto di fucile per Tiro a volo è di 90 giorni.Attenzione, però: spesso avviene che i 90 giorni vengano fatti partire non già dal momento in cui la documentazione viene consegnata all’organo periferico di ps (commissariato, stazione carabinieri), bensì da quando il materiale giunge in possesso dell’organo amministrativo preposto al procedimento amministrativo vero e proprio (quindi la questura).
Secondo le norme sulla trasparenza amministrativa, la questura sarebbe tenuta a inviare una comunicazione al cittadino, esplicitando la data precisa di avvio del procedimento amministrativo (dalla quale partono i 90 giorni) e indicare anche il responsabile del procedimento. Purtroppo, salve alcune lodevoli eccezioni, questo avviene molto di rado. Così come ancor più di rado avviene che un commissariato o una stazione carabinieri rilascino una ricevuta del materiale presentato (malgrado siano teoricamente tenuti a farlo, sempre per la normativa sulla trasparenza amministrativa).
Insomma, nonostante a livello legislativo si siano predisposti da anni (ormai da oltre un quarto di secolo, la prima legge sulla trasparenza amministrativa è del 1990) strumenti legislativi per far sì che la pubblica amministrazione debba rendere conto del proprio operato al cittadino, nella realtà purtroppo il cittadino medesimo è ancora troppo “suddito”.
Ciò non vuol dire, però, che gli strumenti per far valere i propri diritti non esistano. Innanzi tutto, è possibile chiedere alla sua stazione carabinieri quando siano effettivamente stati trasmessi i documenti alla questura e, secondariamente, recarsi in questura per chiedere di conoscere lo stato della pratica e, soprattutto, di conoscere la data ufficiale di avvio del procedimento amministrativo e il responsabile del procedimento.
Occorre anche ricordare che nella remota eventualità in cui vengano dichiarati motivi ostativi al rilascio, tali motivi dovranno esserle notificati per iscritto e con idonea motivazione e su tale provvedimento è possibile fare ricorso al Tar.
Ruggero Pettinelli