Nella discussione di ieri alla Camera sulla revisione della legittima difesa il ddl Ermini è stato emendato con ulteriori interventi. Migliorativi sulla carta, confusionari e problematici nella realtà. Perché?
La discussione di ieri in prima lettura alla Camera del ddl sulla difesa personale presentato dal Pd, ha comportato l’aggiunta di alcuni emendamenti sostanziali al testo originario presentato da David Ermini. Peccato che, anziché chiarire ulteriormente gli ambiti di operatività della legittima difesa, i contorni sembrino farsi sempre più confusi.
Infatti, oltre alla previsione di una esimente nel caso di eccesso colposo di legittima difesa quando “l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”, è stato inserito l’emendamento proposto da Alternativa popolare che considera legittima “la reazione ad un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Altra novità, nel caso in cui venga dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi per gli avvocati saranno a carico dello Stato. La copertura finanziaria è stata prevista in 295.200 euro l’anno, a partire dal 2017.
Il Centro-destra ha espresso la propria contrarietà al testo così formulato, considerato troppo blando. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha dichiarato: “Chi è costretto a difendersi in casa non può essere processato. Voteremo contro questa legge”.
Entrando nel merito del provvedimento, non si può fare a meno di osservare alcune criticità: la prima, già di per sé molto grave, consiste nel continuare ad aggiungere frasi su frasi ai critici articoli 52, 55 e 59 del codice penale. Se lo scopo è quello di contenere, limitare la discrezionalità dei giudici, è chiaro che questo risultato, più sono lunghi e farraginosi gli articoli del codice penale, più si allontana.
La questione del “grave turbamento psichico” (che è presente, in forma più o meno simile, anche in altri ordinamenti nazionali) è comunque anch’essa una valutazione ampiamente discrezionale e, prevedendo appunto di sondare la psiche della persona, rischia di rendere non più semplice, bensì ancora più difficile la dimostrazione della legittimità della difesa personale. Tra l’altro, la difficoltà di questa valutazione rende anche molto difficile, se non impossibile, applicare il principio del favor rei (la legge più favorevole al reo si applica retroattivamente) ai procedimenti già passati in giudicato o almeno già giudicati in primo grado. La questione del “tempo di notte” è al limite del ridicolo: innanzi tutto, già il termine “notte” rischia di causare confusione (bisognerà guardare sul calendario di frate indovino quando tramonta e sorge il sole ogni giorno? E il crepuscolo che cosa è, notte o giorno?), ma poi non si capisce perché una aggressione commessa “di notte” sia più lecitamente contrastabile di una commessa di giorno.
Insomma, nonostante tra i partiti proponenti questi emendamenti si possano contare fior fiore di giuristi, il risultato finale appare sempre più lontano dalla gente e, soprattutto, dagli scopi originariamente previsti. La questione, tuttavia, è ancora tutt’altro che esaurita, visto che anche nel caso in cui alla Camera venga definitivamente votato lo schema attuale, la battaglia comincerà in Senato.