Con sentenza n. 74 del 2021 (depositata il 27 settembre), l’ufficio del Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Locri (Rc) si è occupato della qualificazione giuridica di due cartucce cariche, in calibro 5,56 e 7,62 mm, di produzione militare, trovate a casa di un giovane nel corso di una perquisizione.
Dall’originaria accusa di detenzione di munizioni da guerra, il Gup è giunto alla loro qualificazione come munizioni per armi comuni da sparo, facendo proprie alcune delle considerazioni svolte dal consulente tecnico (Ris di Messina). In particolare, il giudice ha osservato che “le munizioni in possesso dell’imputato non possono classificarsi come munizioni da guerra alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l’esperto balistico pur considerando la tradizionale linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, basata sulla classificazione normativa dettata dall’art. comma 3 l. 110/75, secondo la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Il perito balistico ha, infatti, evidenziato che le cartucce in sequestro “non sono destinate al caricamento per armi da guerra” sebbene le stesse siano ad esclusivo utilizzo delle forze armate in considerazione del logo impresso sul fondello di entrambe le cartucce ovvero del simbolo Nato; ha specificato che “nel caso in esame la cartuccia può essere utilizzata in un’arma comune da sparo, sono cartucce per armi comuni da sparo, perché non è assemblato a questo tipo di cartuccia che io ho analizzato un proiettile perforante, tracciante o illuminante”, ha inoltre precisato che una delle due cartucce analizzate è di ridotta potenzialità offensiva in quanto destinata alle esercitazioni militari e che in ogni caso entrambe le cartucce non presentano spiccate potenzialità offensive rientrando nella categoria di cartucce per armi comuni da sparo che rispecchiano tutti i caratteri e le caratteristiche metrico ponderali di una cartuccia normale”.
Conseguentemente, il giudice ha riqualificato la detenzione delle munizioni in questione, secondo la fattispecie prevista dall’articolo 697 c.p., rispetto alla fattispecie più grave originariamente prevista.
Si ringrazia l’avvocato Nicola Tallarida per la preziosa collaborazione.