Classificazione delle armi

Le risposte alle vostre domande più frequenti in ambito legale, relative alla classificazione delle armi

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Sono in molti a pensare che tante armi classificate (e non catalogate, il catalogo non esiste più) dal Banco di prova abbiano “doppia” classificazione e che si possa “scegliere” tra inserirle in denuncia comuni o sportive a proprio piacimento. In realtà non è così.
La procedura del banco di prova prevede che il produttore o l’importatore dell’arma provveda a richiedere il rilascio di un primo numero di classificazione, come arma comune da sparo. Solo in seguito sarà possibile classificare una o più versioni sportive di tale arma.
La differenza più evidente è che nel codice di classificazione “base” è indicato (per le armi lunghe) che la lunghezza di canna deve essere superiore a 300 mm e la lunghezza totale deve essere superiore a 600 mm. Invece, in ciascuna scheda di classificazione sportiva saranno indicati lunghezza di canna e lunghezza totale precisi.
Tornando al nostro esempio del Bm 59, la versione standard (Bm59-Ital) è classificata con il codice 15_00476d e sono state previste due versioni sportive (che non si capisce bene in cosa si differenzino, la lunghezza di canna e la lunghezza totale sono identiche e le foto sono troppo piccole per apprezzare eventuali dettagli) codificate 15_00476ds1 e 15_00476ds2.
Ora, tutti i Bm59-Ital al momento disponibili sul mercato ricadono sotto la fattispecie di queste due versioni sportive. Se in un futuro alla Beretta venisse in mente di creare una versione (esempio) accorciata del Bm59, allora quell’arma non ricadrebbe sotto le qualificazioni sportive s1 ed s2, bensì sotto la qualificazione di arma comune del codice originario.
Il Bm59 Ta (Truppe alpine), invece, risulta classificato con il codice 16_00263d ed è anch’esso sportivo con codice 16_00263dS1. Stesso discorso per il Truppe paracadutiste, classificato con codice 16_00539d e che ha relativa versione sportiva 16_00539dS1.
Truppe alpine e paracadutista, a termini della circolare del 2002 sulla demilitarizzazione, devono avere il calcio bloccato permanentemente in apertura.
Se vigesse ancora il catalogo nazionale, ogni volta che si volesse cambiare la lunghezza totale o la lunghezza della canna di un’arma, occorrerebbe un nuovo numero di catalogo. Siccome, però, il catalogo nazionale è ormai andato in pensione, l’attuale normativa prevede un solo numero di classificazione (assegnato dal Banco di prova di Gardone e non più dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi) per tutti i modelli di un medesimo produttore, con il medesimo calibro e il medesimo sistema di funzionamento.
Quindi, per fare un esempio, tutte le carabine Tikka in .308 Winchester a ripetizione manuale ricadono sotto lo stesso numero di classificazione, purché naturalmente possano essere considerate “carabine” (cioè armi lunghe) e per poter fare ciò basta solo che la canna sia di lunghezza superiore a 300 mm oppure la lunghezza totale minima sia superiore a 600 mm. Infatti, il punto IV dell’allegato I alla direttiva europea 91/477 definisce arma corta “un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm” e arma lunga “qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”. Quindi, dando per scontato che la canna della Tikka sia più lunga di 300 mm, basterà che la calciatura non comporti una lunghezza minima dell’arma al di sotto dei 600 mm.
La legge 25 marzo 1986 numero 85 aveva creato la categoria delle armi sportive scrivendo all’art. 2: “1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal ministero dell’interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazione sportive interessate affiliate al coni. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive”.
La norma dava indicazioni abbastanza chiare ponendo questi paletti: a) la classificazione poteva essere richiesta solo dai fabbricanti ed importatori; b) il modello di arma doveva possedere specifiche caratteristiche strutturali e meccaniche; c) il modello di arma doveva prestarsi esclusivamente a uno specifico impiego in una attività sportiva svolta da una federazione sportiva riconosciuta.
Sulla base di queste regole la Commissione aveva elaborato criteri non ufficializzati, ma seguiti con una certa costanza, in base ai quali si richiedeva che l’arma avesse particolare calciatura o particolare lunghezza di canna o particolari congegni di mira o particolare meccanismi di scatto.
Queste norme e questi criteri non sono mai stati cambiati. La competenza alla classificazione è passata poi al Banco di prova e il decreto legislativo 121 del 2013 ha precisato che l’arma deve poter essere impiegata in discipline sportive previste dalle federazioni sportive interessate, affiliate o associate al Coni.
La legge nulla ha previsto per il caso che vengano modificate le regole sportive e quindi un’arma non possa più essere utilizzata in un dato sport; perciò si deve concludere che la classificazione di un’arma come sportiva è irrevocabile.
La classificazione di un’arma, che deve solo accertare il suo uso sportivo al momento della richiesta di valutazione e la presenza di specifiche caratteristiche tecniche la rendono poco idonea ad altri scopi, è una classificazione permanente e immutabile. È possibile che un’arma non classificata in passato come sportiva, in quanto né importatore né produttore l’avevano richiesto, venga ora classificata come sportiva, ma è l’unica eccezione al principio generale dell’immutabilità della classificazione. Le armi detenibili sono tutte comuni, moderne se di modello anteriore al 1890.
Tutte le armi lunghe sono da caccia salvo quelle in calibro .22 corto o lr e quelle Flobert calibro 6 mm.
Alcune armi corte o lunghe a canna rigata possono essere state classificate nel vecchio Catalogo come armi sportive. Se non compaiono nel catalogo vuol dire che non sono sportive.
È possibile che un’arma sia stata classificata come sportiva dal Banco di prova dopo l’abolizione del Catalogo nazionale (legge 12 novembre 2011, n° 183); può trattarsi sia di un’arma di nuovo modello posteriore al 2011 sia di un’arma che in precedenza non era sportiva. Quindi per una ricerca completa occorre fare una ricerca anche sul sito del Banco.
Le armi sportive hanno una “s” alla fine del codice di classificazione. Come è noto, adesso che non c’è più il Catalogo nazionale, è il Banco di prova a rilasciare la “patente” di arma comune da sparo, a richiesta dei produttori, degli importatori o di chiunque vi abbia interesse.
Se è vero che moltissime delle armi che a suo tempo furono catalogate, oggi hanno un numero di classificazione del Banco di prova, è altrettanto vero che alcuni modelli di armi, oggi non più in produzione, non hanno ricevuto il numero di classificazione da parte del banco, semplicemente perché nessuno aveva interesse a richiederlo.
È il caso della carabina Beretta Ar 70 calibro .222 Remington, ormai fuori catalogo da diversi anni. Quindi, per questo caso specifico, in realtà l'arma non è mai stata qualificata ufficialmente B7 dal Bnp, quindi in realtà non è B7 (né B4, né niente altro).
In caso (per esempio) di cessione, si potrebbe anche arrivare a sostenere che l’arma non sia una B7 e, quindi, l’acquirente potrebbe acquistarla legittimamente come arma da caccia e non arma comune da sparo.
Una condotta più prudente e realistica, però, suggerisce di prendere atto del fatto che, se e quando qualcuno dovesse richiederne la qualifica, il Banco la classificherà senz’altro come B7, e comportarsi di conseguenza.
Quindi, se l’arma è stata acquistata prima del 21 aprile 2015 (data di entrata in vigore della legge cosiddetta “antiterrorismo”), il detentore potrà tenerla nel numero delle armi da caccia; se è stata acquistata dopo tale data, sarebbe più prudente denunciarla nel novero delle armi comuni da sparo.