Con sentenza n. 2772 pubblicata l’8 aprile 2026, la sezione terza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto rifiutare il rilascio del porto di pistola per difesa personale dalla questura di Roma. Il richiedente aveva giustificato il bisogno della licenza sia con il fatto che come amministratore di due società attive nel settore delle costruzioni edili aveva occasione di trasportare denaro contante, sia perché come medico, prestando servizio di soccorso con l’automedica del 118, era stato oggetto di due aggressioni recenti, debitamente refertate e oggetto di denuncia. Contro la decisione della questura era stato proposto ricorso al Tar il quale, tuttavia, l’aveva respinto, motivando incredibilmente il diniego, riguardo alla situazione di rischio nell’attività di soccorso in zone ad alta densità criminale, con il fatto che “spetta alle forze di polizia e non al cittadino il compito di presidiare il territorio e reprimere la delinquenza”. Evidentemente i giudici del Tar pensavano che la pistola servisse al medico, per andare a fare ronde notturne nel quartiere con il mantello di Batman? Ma cosa c’entra la repressione della delinquenza con una minaccia diretta, concreta e immediata alla propria incolumità personale? Ma stiamo scherzando o cosa?
Per fortuna il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso, motivando la decisione così: “Merita condivisione la doglianza con cui si stigmatizza la mancata considerazione delle aggressioni subite dall’appellante nel corso della propria attività medica. Quest’ultimo ha allegato di aver subito, in data 29 dicembre 2018, l’aggressione di un ciclista che si opponeva alla delimitazione con nastro dell’area ove era in corso una prestazione medica d’emergenza, a seguito della quale riportava un “trauma cranico non commotivo e trauma colonna cervicale” con prognosi di sette giorni. In data 13 aprile 2020 subiva un’altra aggressione, venendo prima minacciato e poi colpito con un pugno sul petto da un parente della persona da soccorrere, riportando lesioni con prognosi di quattro giorni e diagnosi di “distorsione radio carpica polso sinistro”. Tali episodi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e devono essere inquadrati in un contesto generale in cui, come è noto, sono in allarmante aumento gli episodi di aggressione al personale sanitario. Alla stregua di quanto sopra, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a compiere un approfondimento istruttorio per valutare se le concrete condizioni di lavoro esponessero o meno il dott. -OMISSIS-a un rischio per la propria incolumità fisica. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione”.




