I poteri delle guardie volontarie
Una importante sentenza della corte di Cassazione (n. 182 del 27 febbraio 2007) chiarisce una volta per tutte quali siano i poteri e le funzioni riconosciute dalla legge alle guardie volontarie delle associazioni di protenzione ambientale. L’Associazione cacciatori lombardi e l’Unione cacciatori lombardi, infatti, avevano più volte segnalato alla magistratura discutibili episodi di cui si erano resi protagonisti agenti volontari del Wwf. La svolta nel novembre del 2…
Una importante sentenza della corte di Cassazione (n. 182 del 27 febbraio 2007)
chiarisce una volta per tutte quali siano i poteri e le funzioni riconosciute
dalla legge alle guardie volontarie delle associazioni di protenzione
ambientale. L’Associazione cacciatori lombardi e l’Unione cacciatori lombardi,
infatti, avevano più volte segnalato alla magistratura discutibili episodi di
cui si erano resi protagonisti agenti volontari del Wwf. La svolta nel novembre
del 2006, con il sequestro da parte di tre quardie del Wwf, convalidato dalla
procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di un associato all’Acl, che
ha impugnato il decreto di convalida chiedendo l’annullamento sul presupposto
che le guardie venatorie non sono qualificabili come agenti di polizia
giudiziaria. Il tribunale ha rigettato la richiesta, ma il cacciatore ha
presentato ricorso in Cassazione e la suprema corte lo ha accolto in pieno,
annullando sia il provvedimento di convalida del sequestro del tribunale di
Brescia, sia l’ordinanza del tribunale del riesame. La corte ha affermato che
“alle guardie volontarie dell’associazione venatoria e di protezione ambientale
non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle
stesse è affidata la vigilanza sull’applicazione della legge 157/92. Parimenti,
non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alle citate
guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell’ambito dei poteri di
vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti
all’attività venatoria. Alle guardie volontarie delle associazioni di
protezione dell’ambiente (come il Wwf) non risulta riconosciuta la qualifica di
polizia giudiziaria né dalla legge 157/92, né da altra normativa speciale”.