La Cassazione su pistole e munizioni 9 luger

La Cassazione si è pronunciata sullo status giuridico delle pistole e delle munizioni calibro 9 luger, dopo la modifica legislativa entrata in vigore il 1° febbraio 2022. Cosa ha detto?

Con sentenza n. 9807 pubblicata il 13 marzo 2026, la prima sezione penale della Cassazione si è occupata del regime giuridico delle armi corte e delle munizioni in calibro 9 luger, dopo la novella legislativa contenuta nella cosiddetta “legge europea” n. 238 del 28 dicembre 2021. Come è noto, la norma in oggetto ha rimosso, a far data dal 1° febbraio 2022, il divieto di commercializzazione in Italia di armi corte in calibro 9 mm luger, modificando l’articolo 2 della legge 110/75, nella parte in cui vietava invece la vendita sul mercato civile, prevedendo una specifica eccezione per i soli corpi armati dello Stato.

Ciò nonostante, nel caso di specie dapprima il tribunale di Novara, poi la corte d’appello di Torino avevano condannato un soggetto per la detenzione illegale e il porto in luogo pubblico di una pistola Sig Sauer calibro 9×19, nonché di ricettazione perché l’arma era provento di un furto compiuto in Svizzera. Tra i motivi del ricorso, quello secondo il quale i giudici di primo e secondo grado hanno applicato gli articolo 10 e 14 della legge 497 del 1974 in ordine alla qualificazione della pistola oggetto di sequestro come “arma da guerra” anziché come arma comune da sparo, con conseguente irrogazione di una pena più alta.

La corte ha accolto il ricorso, con una approfondita argomentazione volta a qualificare le pistole in 9×19 come armi comuni, che da ultima prende in considerazione appunto la novella legislativa del 2022 non solo per quanto riguarda le armi, ma anche per quanto riguarda le munizioni. Si legge infatti nella sentenza che “Depongono nel senso della qualificazione come “armi comuni da sparo” delle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9×19 parabellum le modifiche introdotte dalla l., 28 dicembre 2021, n. 238, per garantire l’attuazione degli obblighi, relativi al biennio 2019-2020, derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione Europea (cd. ‘”legge europea 2019 2020). L’art. 18 della legge da ultimo citata ha integrato l’art. 1, terzo comma, della legge n. 110/1975, stabilendo che le munizioni del calibro 9×19, destinate alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare un apposito segno distintivo. Tale segno deve consistere – precisa la novella – nel “marchio NATO” o in un’altra marcatura analoga idonea ad individuarne la destinazione alle medesime Forze Armate o Corpi Armati. Da tale novità legislativa consegue che: a) le munizioni contraddistinte dal cennato “marchio NATO” o da altra marcatura attestante la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra; b) di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni. L’art. 18 cit. ha, inoltre, soppresso all’art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l’introduzione del territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum. Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono quindi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre anche le armi corte in calibro 9×19 alla verifica finalizzata all’attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all’immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 23, comma 2-sexiesdecies d.l., 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.