Con circolare 557/PQAS/U/001279/10100.A(1) del 31 gennaio 2022, il ministero dell’Interno ha finalmente emanato le indicazioni nei confronti delle questure, conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato in merito al rinnovo dei porti d’arma per caccia o Tiro a volo, in presenza di certificati medici che indicano una validità limitata (per esempio un anno o due anni).
Il consiglio di Stato ha sostanzialmente ribadito che, per il primo rilascio del porto d’armi, non è possibile presentare un certificato medico che indichi una idoneità psicofisica del richiedente per un periodo di tempo inferiore ai 5 anni. Per i successivi rinnovi, tuttavia, ammette invece tale possibilità: “Nella descritta logica di una efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di un continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l’originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata in conseguenza della nuova situazione di fatto riguardante l’interessato, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica”.
I giudici hanno osservato infatti che “Pertanto, così come statuito dall’appellata sentenza del Tar del Lazio -OMISSIS-, l’Amministrazione sanitaria può accertare l’idoneità psico-fisica dell’interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l’Amministrazione dell’Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria”, e anche che “la durata necessariamente quinquennale del rinnovo della licenza di polizia avrebbe due possibili effetti alternativi, entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell’idoneità psicofisica) dall’esercizio di un’attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall’altro, il rinnovo del porto d’armi per un periodo di tempo troppo lungo (ulteriori cinque anni) per garantire il perdurare dell’idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata”.
Il collegio ha quindi concluso che “deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l’Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall’altro, che qualora le certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d’armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi”.
Il ministero dell’Interno ha fatto propria questa sentenza, precisando nella circolare in oggetto che “A parziale rettifica delle indicazioni fornite con la circolare n. 55/7PAS/U/015884/10100.A(1) del 19.11.2019, i sigg. prefetti e i sigg. questori vorranno, nell’esercizio delle rispettive prerogative, provvedere a rigettare le istanze di primo rilascio di licenze di porto d’armi che risultino corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta, mentre potranno essere accolte le istanze di rinnovo delle istanze medesime anche qualora corredate dalle citate certificazioni sanitarie con validità limitata”.